Art. 3 
 
     (Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria) 
 
  1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli  interessi,  premi  e
ogni altro provento di cui all'articolo  44  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui  redditi  diversi  di  cui
all'articolo 67, comma 1,  lettere  da  c-bis)  a  c-quinquies),  del
medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella  misura
del 26 per cento. 
  2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  sugli
interessi, premi e ogni altro provento di  cui  all'articolo  44  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  sui  redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
testo unico, relativi a: 
    a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed
equiparati; 
    b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui  al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma  1,  del  testo
unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali  dei
suddetti Stati; 
      c) titoli  di  risparmio  per  l'economia  meridionale  di  cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  altresi'  agli
interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
di cui all'articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
al risultato netto maturato delle forme di  previdenza  complementare
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
  4. All'articolo 27,  comma  3,  ultimo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di
un  quarto»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «degli   undici
ventiseiesimi». 
  5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed
equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura  del
48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»; 
    b) all'articolo 6, comma 1, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed
equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura  del
48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»; 
    c) all'articolo 7, comma 4, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Ai fini del presente  comma,  i  redditi  derivanti  dalle
obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed
equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono  computati  nella
misura del 48,08 per cento del loro ammontare.». 
  6. La misura dell'aliquota di  cui  al  comma  1  si  applica  agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui  all'articolo  44
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  divenuti
esigibili e ai redditi diversi  di  cui  all'articolo  67,  comma  1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati
a decorrere dal 1° luglio 2014. 
  7. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica: 
    a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla
data indicata al comma 6; 
    b) agli interessi  e  agli  altri  proventi  derivanti  da  conti
correnti e depositi bancari e  postali,  anche  se  rappresentati  da
certificati, nonche' da  obbligazioni,  titoli  similari  e  cambiali
finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  maturati  a  decorrere  dalla
suddetta data. 
  8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui  all'articolo  2,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  la  misura
dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  maturati  a  decorrere  dal  1°
luglio 2014. 
  9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma  8,
per gli interessi e altri proventi soggetti  all'imposta  sostitutiva
di  cui  al  decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.   239,   gli
intermediari di cui all'articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di  cui
all'articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno  2014,  per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o  con  cedola  avente
scadenza non inferiore a un anno  dalla  data  del  30  giugno  2014,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o  della  cessione  o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e  titoli  similari  diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014. 
  10.  La  misura  dell'aliquota  di  cui  al  comma  1  si  applica,
relativamente ai redditi di cui all'articolo  44,  comma  1,  lettera
g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  agli
interessi e  ad  altri  proventi  delle  obbligazioni  e  dei  titoli
similari di cui al decreto legislativo 1 aprile  1996,  n.  239,  dal
giorno successivo alla data  di  scadenza  del  contratto  di  pronti
contro termine stipulato anteriormente al 1°  luglio  2014  e  avente
durata non superiore a 12 mesi. 
  11. Per  i  redditi  di  cui  all'articolo  44,  comma  1,  lettere
g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30  giugno  2014,
la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte  dei
suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014. 
  12. Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi  di  investimento
collettivo del risparmio, la misura dell'aliquota di cui al comma  1,
si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in
sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o  azioni.  Sui
proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014  e  riferibili  ad
importi maturati al 30 giugno 2014 si applica  l'aliquota  in  vigore
fino al 30 giugno 2014. 
  13. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a  c-quater),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in  deduzione
dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di  cui  all'articolo
67, comma 1, lettere da  c-bis)  a  c-quinquies),  del  citato  testo
unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno  2014,  con
le seguenti modalita': 
    a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino
alla data del 31 dicembre 2011; 
    b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati  dal
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i  limiti  temporali
di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo  testo
unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo
7 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  la  misura
dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati  maturati  a
decorrere dal 1° luglio 2014. Dai risultati di  gestione  maturati  a
decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in  deduzione  i  risultati
negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre  2011  e  non
compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al  48,08
per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla  data
del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per  cento  del  loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del  decreto
legislativo 21 novembre  1997,  n.  461.  L'imposta  sostitutiva  sul
risultato maturato alla data  del  30  giugno  2014  e'  versata  nel
termine ordinario di cui al comma  11  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  15.  A  decorrere  dal  1°  luglio   2014,   agli   effetti   della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di  cui  all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o  valore  di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6
e seguenti, del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461  o
dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del  decreto  legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011 n. 148,  puo'  essere  assunto  il  valore  dei  titoli,  quote,
diritti,  valute  estere,  metalli  preziosi  allo  stato  grezzo   o
monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data  del  30
giugno 2014, a condizione che il contribuente: 
    a)  opti  per  la  determinazione,  alla   stessa   data,   delle
plusvalenze,  delle  minusvalenze  relative   ai   predetti   titoli,
strumenti finanziari, rapporti e crediti,  escluse  quelle  derivanti
dalla partecipazione ad  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato
testo unico; 
    b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva  eventualmente
dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel
comma 16. 
  16. Nel caso di cui  all'articolo  5  del  decreto  legislativo  21
novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui al  comma  15  si  estende  a
tutti i titoli e strumenti  finanziari  detenuti  alla  data  del  30
giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora
compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta  e'  corrisposta
entro  il  16  novembre  2014.  L'ammontare  del  versamento   e   le
compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze  maturate  entro  il  30
giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei  redditi  relativa
al periodo di imposta 2014.  Nel  caso  di  cui  all'articolo  6  del
medesimo decreto legislativo, l'opzione  e'  resa  mediante  apposita
comunicazione all'intermediario entro  il  30  settembre  2014  e  si
estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di
custodia o amministrazione, posseduti alla data del  30  giugno  2014
nonche' alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva e'
versata dagli intermediari entro il  16  novembre  2014,  ricevendone
provvista dal contribuente. 
  17. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  derivanti  dall'esercizio
delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi  di  cui  all'articolo  67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del  citato  testo  unico,
realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota  pari  al
76,92 per cento del loro ammontare, ovvero  per  una  quota  pari  al
48,08  per  cento  qualora  si  tratti  di  minusvalenze,  perdite  e
differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011
e non compensate  in  sede  di  applicazione  dell'imposta  dovuta  a
seguito dell'esercizio delle suindicate opzioni. 
  18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per
i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).