Art. 10 
 
 
      Sanzioni relative alle modalita' di vendita di biglietti 
 
  1. I  canali  e  le  modalita'  di  vendita  dei  biglietti  devono
presentare ampie accessibilita' e facilita' di fruizione. Le  imprese
ferroviarie  forniscono   informazione   al   pubblico   adeguata   e
trasparente, anche mediante servizi telematici, in ordine  ai  canali
ed alle modalita' di vendita dei biglietti nonche' alle condizioni  e
ai prezzi applicati. 
  2. In caso di inosservanza  dell'obbligo  di  cui  all'articolo  9,
paragrafo  2,   del   regolamento,   relativo   alle   modalita'   di
distribuzione dei biglietti per i servizi di trasporto non oggetto di
contratto di servizio pubblico, le imprese ferroviarie sono  soggette
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000  euro
a 20.000 euro. 
  3. In caso di inosservanza  dell'obbligo  di  cui  all'articolo  9,
paragrafo  3,   del   regolamento,   relativo   alle   modalita'   di
distribuzione dei biglietti per i servizi  oggetto  di  contratti  di
servizio pubblico, le imprese ferroviarie sono soggette al  pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000  euro  a  20.000
euro. 
  4. Fatto salvo quanto previsto  al  comma  5,  qualora  anche  solo
temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza  o  in
prossimita' della stessa alcuna modalita' di vendita dei biglietti  e
l'acquisto  riguardi  un  servizio  ricompreso  nell'ambito   di   un
contratto di servizio pubblico, il biglietto e'  rilasciato  a  bordo
treno senza  alcun  sovrapprezzo  comunque  denominato.  In  caso  di
inosservanza del divieto di applicare detto  sovrapprezzo,  l'impresa
ferroviaria e' soggetta al pagamento di una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 
  5. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilita'
di ottenere biglietti a bordo treno,  qualora  cio'  sia  limitato  o
negato per motivi di sicurezza o di  politica  antifrode  o  a  causa
dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli  ragioni  commerciali,
ai sensi dell'articolo 9, paragrafo  4,  del  regolamento,  ne  danno
motivata informazione all'Organismo di controllo e  rendono  pubblica
tale  decisione,  anche  mediante  pubblicazione   nelle   Condizioni
generali di trasporto. 
  6. In caso di inosservanza dell'obbligo di informare i  viaggiatori
della mancanza di biglietteria o distributore automatico in stazione,
di cui all'articolo 9,  paragrafo  5,  del  regolamento,  le  imprese
ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.