Art. 11 
 
 
        Sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione 
 
  1.  Le  imprese   ferroviarie   che   violano   l'obbligo   imposto
dall'articolo 10, paragrafo 4,  del  regolamento,  sono  soggette  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000  euro  a
20.000 euro. 
  2. In caso di inosservanza del divieto di non fornire  informazioni
personali su singole prenotazioni  ad  altre  imprese  ferroviarie  o
venditori di biglietto ovvero ad entrambi, di  cui  all'articolo  10,
paragrafo 5, del regolamento, fatta salva l'applicazione delle  norme
vigenti  in  materia  di  tutela  della  riservatezza,   le   imprese
ferroviarie o venditori di biglietto sono soggetti  al  pagamento  di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro  a  5.000  euro.
L'Organismo di controllo, qualora venga a conoscenza di  inosservanze
ai sensi del presente comma, ne informa  tempestivamente  il  Garante
per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  si
          veda nelle note alle premesse.