Art. 6 Sanzioni relative al trasporto di biciclette 1. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 5 del regolamento relativo alla possibilita' di trasporto delle biciclette a bordo del treno, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.