Art. 8 
 
Sanzioni  in  materia  di  obbligo  di  fornire  informazioni   sulla
                       soppressione di servizi 
 
  1.  Nel  caso  in  cui  spetti  all'impresa   ferroviaria   rendere
preventivamente  pubblica  la  propria  decisione  di  sopprimere  un
servizio, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento,  e  tale  obbligo
risulti inosservato, l'impresa ferroviaria e' soggetta  al  pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.000  euro  a  20.000
euro.