Art. 10 
 
Disposizioni urgenti per l'introduzione di un credito di imposta  per
  favorire la riqualificazione  e  l'accessibilita'  delle  strutture
  ricettive 
 
  1. Al fine di migliorare la  qualita'  dell'offerta  ricettiva  per
accrescere la competitivita' delle destinazioni  turistiche,  per  il
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per i due  successivi,  alle  strutture  ricettive
esistenti alla data del 1° gennaio 2012, e' riconosciuto  un  credito
d'imposta nella misura del trenta per  cento  delle  spese  sostenute
fino ad un massimo di 200.000  euro  nei  periodi  di  imposta  sopra
indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il  credito  d'imposta
e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di  cui  al
comma 5 del presente articolo. 
  2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi  di
eliminazione delle barriere architettoniche in conformita' alla legge
9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236. 
  3. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali  di  pari
importo e, in ogni caso, e' riconosciuto nel rispetto dei  limiti  di
cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  Europea  agli  aiuti   «de
minimis». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917  del
1986 ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive  modificazioni.  La  prima  quota  del  credito  d'imposta
relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto  e'  utilizzabile  non
prima del primo gennaio 2015. 
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni,  le  province
autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare a: 
    a) le tipologie di strutture  ricettive  ammesse  al  credito  di
imposta; 
    b) le tipologie di interventi ammessi al  beneficio,  nell'ambito
di quelli di cui al comma 2; 
    c) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5; 
    d) le soglie massime di spesa  eleggibile  per  singola  voce  di
spesa sostenuta; 
    e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma  6,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  5. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta di cui al comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  20
milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni
dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.