Art. 11 
 
 
Norme urgenti in materia di mobilita', accoglienza e guide turistiche 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa  con
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo  e
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e
adotta il piano straordinario della mobilita' turistica.  Tale  piano
favorisce la fruibilita' del  patrimonio  culturale  con  particolare
attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia. 
  2.  Per  promuovere  la  realizzazione  di  circuiti  nazionali  di
eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema  Italia  e
accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti  dei
relativi permessi, nulla osta,  autorizzazioni,  licenze  e  atti  di
assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo, in qualita' di  amministrazione  procedente,
convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli  14  e
seguenti  della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
modificazioni. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 e  per  favorire  la
realizzazione di percorsi pedonali,  ciclabili  e  mototuristici,  le
case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime,  le
fortificazioni e i fari, nonche' ulteriori immobili  di  appartenenza
pubblica non utilizzati o non  utilizzabili  a  scopi  istituzionali,
possono essere concessi in uso  gratuito  a  imprese,  cooperative  e
associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, con
oneri di manutenzione straordinaria a carico del  concessionario.  Il
termine di durata della concessione non puo' essere superiore a sette
anni, salvo rinnovo. 
  4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013,  n.  97,  le
parole: «novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014»,
ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «,  nonche',  previa
intesa in sede di Conferenza  Unificata,  i  requisiti  necessari  ad
ottenere tale  abilitazione  e  la  disciplina  del  procedimento  di
rilascio.». 
  5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.