Art. 16 
 
         (Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate) 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al primo periodo, le parole da: "di  cui  due  dipendenti"  a:
"societa'  a  partecipazione  indiretta."   sono   sostituite   dalle
seguenti: "di cui due scelti d'intesa tra l'amministrazione  titolare
della partecipazione e quella  titolare  di  poteri  di  indirizzo  e
vigilanza, per le societa' a partecipazione  diretta,  ovvero  scelti
d'intesa tra l'amministrazione titolare  della  partecipazione  della
societa' controllante, quella  titolare  di  poteri  di  indirizzo  e
vigilanza e la  stessa  societa'  controllante,  per  le  societa'  a
partecipazione indiretta."; 
    2) il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Ferme  le
disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento
economico, qualora i membri del consiglio  di  amministrazione  siano
dipendenti dell'amministrazione titolare della  partecipazione  o  di
poteri di indirizzo e  vigilanza  ovvero  dipendenti  della  societa'
controllante  hanno  obbligo  di  riversare   i   relativi   compensi
assembleari all'amministrazione,  ove  riassegnabili,  in  base  alle
vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento  del  trattamento
economico accessorio, e alla societa' di appartenenza."; 
    3) il quinto periodo e' soppresso; 
    b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Nel  caso  di
consigli di amministrazione composti da cinque membri, e'  assicurata
la   presenza   di   almeno   tre   membri   scelti   d'intesa    tra
l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare  di
poteri di indirizzo e vigilanza, per  le  societa'  a  partecipazione
diretta,   ovvero   almeno   tre   membri   scelti    d'intesa    tra
l'amministrazione  titolare  della  partecipazione   della   societa'
controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la
stessa  societa'  controllante,  per  le  societa'  a  partecipazione
indiretta."; 
    2) il quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Si  applica
quanto previsto al terzo periodo del comma 4."; 
    3) il sesto periodo e' soppresso. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere  dal  primo
rinnovo dei consigli  di  amministrazione  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della presente decreto.