Art. 16 (Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate) 1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo, le parole da: "di cui due dipendenti" a: "societa' a partecipazione indiretta." sono sostituite dalle seguenti: "di cui due scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della societa' controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa societa' controllante, per le societa' a partecipazione indiretta."; 2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della societa' controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla societa' di appartenenza."; 3) il quinto periodo e' soppresso; b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, e' assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della societa' controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa societa' controllante, per le societa' a partecipazione indiretta."; 2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Si applica quanto previsto al terzo periodo del comma 4."; 3) il sesto periodo e' soppresso. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente decreto.