Art. 17 
 
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione  delle  banche  dati
                     delle societa' partecipate) 
 
  1. Al  fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  degli  enti
pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria,
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone
un  sistema  informatico  di  acquisizione  di  dati  e  proposte  di
razionalizzazione in ordine  ai  predetti  enti.  Le  amministrazioni
statali inseriscono i dati e le proposte con  riferimento  a  ciascun
ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato  o  vigilato.
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e'  vietato  alle
suddette amministrazioni, con riferimento agli enti  per  i  quali  i
dati e  le  proposte  non  siano  stati  immessi,  il  compimento  di
qualsiasi atto nei confronti  dei  suddetti  enti,  ivi  compresi  il
trasferimento di fondi e la  nomina  di  titolari  e  componenti  dei
relativi organi. 
  2. Al fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  dei  servizi
strumentali  all'attivita'  delle  amministrazioni  statali,  con  le
modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  predispone  un  sistema
informatico di  acquisizione  di  dati  relativi  alla  modalita'  di
gestione dei servizi  strumentali,  con  particolare  riferimento  ai
servizi  esternalizzati.  Nello  stesso  termine  e  con  le   stesse
modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i
relativi  dati.  Il  mancato  inserimento  rileva   ai   fini   della
responsabilita' dirigenziale del dirigente competente. 
  3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  nella  banca  dati   del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23  dicembre  2009,  n.
191, confluiscono, secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al
comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche'
quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi  dell'articolo  1,
comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Tali  informazioni
sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Al
Dipartimento della funzione  pubblica  e'  garantito  l'accesso  alle
informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di
cui al  primo  periodo  ai  fini  dello  svolgimento  delle  relative
attivita' istituzionali. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni
in societa' per azioni detenute direttamente o  indirettamente  dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  L'acquisizione  delle  predette
informazioni puo' avvenire attraverso banche  dati  esistenti  ovvero
con la richiesta di  invio  da  parte  delle  citate  amministrazioni
pubbliche ovvero da parte delle societa' da  esse  partecipate.  Tali
informazioni  sono   rese   disponibili   alla   banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delegato per la  semplificazione
e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono indicate le informazioni che  le  amministrazioni  sono
tenute a comunicare e definite le modalita'  tecniche  di  attuazione
del presente comma. L'elenco delle amministrazioni  adempienti  e  di
quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione e' pubblicato  sul
sito  istituzionale  del  Dipartimento  del  Tesoro   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e  su  quello  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  5. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  i  commi  da  587  a  591
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.