Art. 18 
 
(Soppressione delle  sezioni  staccate  di  Tribunale  amministrativo
regionale  e  del  Magistrato  delle  acque,  Tavolo  permanente  per
             l'innovazione e l'Agenda digitale italiana) 
 
  1. A decorrere dal  1°  ottobre  2014  sono  soppresse  le  sezioni
staccate di tribunale amministrativo regionale,  ad  eccezione  della
sezione autonoma  per  la  Provincia  di  Bolzano.  Con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  Consiglio  di
Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare  entro  il  15
settembre 2014, sono stabilite le modalita' per il trasferimento  del
contenzioso pendente  presso  le  sezioni  soppresse,  nonche'  delle
risorse  umane  e  finanziarie,  al  tribunale  amministrativo  della
relativa regione. Dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la
sede centrale del tribunale amministrativo regionale. 
  2. All'articolo 1  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo comma e' abrogato; 
    b) al quinto comma, le parole: ", oltre  una  sezione  staccata,"
sono soppresse. 
  3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete  e
di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai
sensi  della  legge  5  maggio  1907,  n.  257,  sono  trasferite  al
provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. 
  4. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  comma
2, terzo periodo, le parole da: "presieduto" fino a  "Ministri"  sono
sostituite dalle seguenti: "Il  Presidente  del  predetto  Tavolo  e'
individuato  dal  Ministro  delegato  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione".