Art. 19 
 
(Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di  lavori,  servizi  e  forniture  e  definizione   delle   funzioni
              dell'Autorita' nazionale anticorruzione) 
 
  1. L'Autorita' di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,  e'  soppressa  ed  i
relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  sono  trasferiti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27
ottobre  2009,  n.  150,  che  e'  ridenominata  Autorita'  nazionale
anticorruzione. 
  3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro  il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio  dei  ministri
un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla: 
    a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al
comma 2; 
    b) la riduzione non inferiore al venti per cento del  trattamento
economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; 
    c) la riduzione delle spese di  funzionamento  non  inferiore  al
venti per cento. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  acquista  efficacia  a  seguito
dell'approvazione  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita'  nazionale
anticorruzione: 
    a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche  nelle  forme
di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b) salvo che il fatto costituisca reato,  applica,  nel  rispetto
delle norme previste dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000  e  non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto
obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione  della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o  dei  codici  di
comportamento. 
  6.  Le  somme  versate  a  titolo  di  pagamento   delle   sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5   lett.   b),   restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali. 
  7. Il Presidente dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  formula
proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo  Milano
2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta  gestione  delle
procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. 
  8. Allo svolgimento  dei  compiti  di  cui  ai  commi  2  e  5,  il
Presidente dell'ANAC provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione
del piano di cui al comma 4. 
  9. Al fine  di  concentrare  l'attivita'  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della
predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della
performance, di cui agli articoli 7, 10, 12,  13  e  14  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
  10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 2988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto, il  Governo  provvede  a  riordinare  le
funzioni di cui al comma 9 in materia di  misurazione  e  valutazione
della  performance,  sulla  base  delle   seguenti   norme   generali
regolatrici della materia: 
    a)   semplificazione   degli   adempimenti   a    carico    delle
amministrazioni pubbliche; 
    b) progressiva integrazione del ciclo della  performance  con  la
programmazione finanziaria; 
    c) raccordo con il sistema dei controlli interni; 
    d) validazione esterna dei sistemi e risultati; 
    e)  conseguente  revisione  della  disciplina   degli   organismi
indipendenti di valutazione. 
  11. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri puo'  avvalersi  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  di  personale  in
posizione di fuori ruolo  o  di  comando  per  lo  svolgimento  delle
funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance. 
  12. Il comma  7,  dell'articolo  13,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150 e' abrogato. 
  13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) al comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  "sino  a  diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse. 
  14. Il Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n.  315  e'
soppresso. 
  15. Le funzioni del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della
corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n.  190,
sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione. 
  16. Dall'applicazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.