Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione) 1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie gia' stanziate e destinate all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza. 2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica," sono soppresse; 2) dopo le parole: "dell'universita' e della ricerca," sono inserite le seguenti: "uno nominato dal Ministro dell'interno, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato dal Ministro degli Affari esteri e da non piu' di cinque rappresentanti nominati da ulteriori ministri, competenti per le rispettive aree di attivita'.". 3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi: 1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti; 2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorita' indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attivita' di formazione iniziale e permanente. 4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi sono applicati lo stato giuridico e il trattamento economico, rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari, con pari anzianita'. 5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo.