Art. 21 
 
              (Unificazione delle Scuole di formazione) 
 
  1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di  formazione
delle amministrazioni  centrali,  eliminando  la  duplicazione  degli
organismi  esistenti,  la  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle
finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola  superiore
dell'amministrazione dell'interno (SSAI),  il  Centro  di  formazione
della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali
ed economiche, nonche' le  sedi  distaccate  della  Scuola  nazionale
dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse.  Le
funzioni  degli  organismi  soppressi  sono  attribuite  alla  Scuola
nazionale  dell'amministrazione   e   assegnate   ai   corrispondenti
dipartimenti,  individuati  ai  sensi  del  comma   3.   Le   risorse
finanziarie gia' stanziate e destinate  all'attivita'  di  formazione
sono attribuite, nella misura dell'ottanta  per  cento,  alla  Scuola
nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti  per
cento,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La  stessa  Scuola
subentra  nei  rapporti  di  lavoro  a   tempo   determinato   e   di
collaborazione coordinata e continuativa  o  di  progetto  in  essere
presso gli  organismi  soppressi,  che  cessano  alla  loro  naturale
scadenza. 
  2. All'articolo 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  1  dicembre
2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) le parole: "dal Capo del Dipartimento per la  digitalizzazione
della pubblica amministrazione  e  l'innovazione  tecnologica,"  sono
soppresse; 
    2) dopo le  parole:  "dell'universita'  e  della  ricerca,"  sono
inserite le seguenti: "uno nominato dal  Ministro  dell'interno,  uno
nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato dal
Ministro degli Affari esteri e da non piu' di  cinque  rappresentanti
nominati da ulteriori ministri, competenti per le rispettive aree  di
attivita'.". 
  3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore  della  legge  di
conversione   del   presente    decreto,    la    Scuola    nazionale
dell'amministrazione  adegua  il  proprio  ordinamento  ai   seguenti
principi: 
    1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le
funzioni  degli  organismi  soppressi  ai  sensi  del  comma   1   ad
altrettanti dipartimenti; 
    2) collaborazione con gli  organi  costituzionali,  le  autorita'
indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale  di
statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di
attivita' di formazione iniziale e permanente. 
  4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della
Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di  cui  all'articolo
4-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.   97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,
sono trasferiti alla Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e  agli
stessi sono applicati lo stato giuridico e il trattamento  economico,
rispettivamente, dei professori o dei ricercatori  universitari,  con
pari anzianita'. 
  5. Il personale non docente  anche  in  servizio  in  posizione  di
comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al  comma
1, entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, rientra  nelle  amministrazioni  di
appartenenza. Il personale non docente in  servizio  presso  le  sedi
distaccate o periferiche, anche  in  posizione  di  comando  o  fuori
ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche  con
posti  vacanti  nella  dotazione  organica  o,   in   subordine,   in
sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede  nella
stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del  presente  comma
mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e  allo  stesso
si applica il trattamento  giuridico  e  economico,  compreso  quello
accessorio,    previsto    dai    contratti    collettivi     vigenti
nell'amministrazione di destinazione. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  le  risorse
finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio  delle  funzioni
trasferite ai sensi del presente articolo.