Art. 22 
 
          (Razionalizzazione delle autorita' indipendenti) 
 
  1. I componenti dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, della Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa,
dell'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per  la  protezione  dei
dati  personali,  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione,   della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e  della  Commissione  di
garanzia dell'attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi
pubblici  essenziali,  alla  cessazione  dall'incarico,  non  possono
essere nuovamente nominati componenti di una autorita'  indipendente,
a pena di decadenza, per un periodo pari a due anni. 
  2. Alla legge 28 dicembre 2005, n.  262,  dopo  l'articolo  29,  e'
inserito il seguente: "Art. 29-bis. - 1. I componenti degli organi di
vertice  e  i  dirigenti  a  tempo  indeterminato  della  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa,  nei  quattro  anni  successivi
alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente
o indirettamente, rapporti di  collaborazione,  di  consulenza  o  di
impiego con i soggetti regolati. I contratti conclusi  in  violazione
del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni  di  servizio
sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.". 
  3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995,  n.  481,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: "i componenti" sono inserite le seguenti: "e i
dirigenti a tempo indeterminato"; 
    b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni  del
presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro
anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici  di
supporto.". 
  4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale  degli
organismi di cui  al  comma  1  sono  gestite  unitariamente,  previa
stipula  di  apposite  convenzioni  tra  gli  stessi  organismi,  che
assicurino la trasparenza e  l'imparzialita'  delle  procedure  e  la
specificita' delle professionalita' di ciascun organismo. Sono  nulle
le  procedure  concorsuali  avviate  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o  poste  in
essere, successivamente alla predetta stipula,  in  violazione  degli
obblighi  di  cui  al  presente  comma  e  le  successive   eventuali
assunzioni. Restano valide le procedure  concorsuali  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui ai comma  1
provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una  riduzione  non
inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del
personale dipendente, inclusi i dirigenti. 
  6. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1
riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento,  rispetto  a
quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi  collegiali  non
previsti dalla legge. Gli incarichi  e  i  contratti  in  corso  sono
rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto al fine  di  assicurare  il
rispetto dei limiti di cui al periodo precedente. 
  7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali
in  modo  unitario,  mediante  la  stipula  di   convenzioni   o   la
costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi.  Entro  il  31
dicembre 2014, i predetti organismi provvedono  ai  sensi  del  primo
periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi
finanziari e  contabili,  acquisti  e  appalti,  amministrazione  del
personale, gestione del  patrimonio,  servizi  tecnici  e  logistici,
sistemi informativi ed informatici.  Dall'applicazione  del  presente
comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi  complessivi  pari
ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta  dagli
stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013. 
  8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le  parole
"e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: " nonche' le
autorita' indipendenti,"; 
    b) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole:
"le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "
nonche' le autorita' indipendenti,". 
  9. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o piu'  edifici
contigui da adibire a sede comune dell'Autorita' di  regolazione  dei
trasporti, dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico, servizi e forniture, dell'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni  e  della  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi
pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della  legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro  il  30  giugno
2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici  nei  predetti
edifici. Analogamente si procede, tenendo  conto  delle  esigenze  di
riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, in ordine alla
sede di Roma della Commissione nazionale per le societa' e la borsa e
a quelle dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  del
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e  dell'Autorita'
nazionale anticorruzione, in modo da assicurare che le stesse abbiano
non piu' di due sedi comuni. 
  10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e'
abrogato. 
  11. A decorrere dal 1° ottobre 2014, la sede dell'autorita' di  cui
all'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214
e' individuata ai sensi del comma 9. A decorrere dalla medesima data,
il  comma  1,  secondo   periodo,   dell'articolo   37   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e' soppresso. 
  12. All'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto
legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  l'articolo  14,  comma  2,  e'
abrogato. 
  13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente  decreto,  l'articolo  23,  comma   1,   lettera   e),   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' soppresso. 
  14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, 95, come convertito dalla legge
7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, nono comma, e' inserito, prima delle parole "I
predetti regolamenti", il seguente periodo: "Le  deliberazioni  della
Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono
adottate con non meno di quattro voti favorevoli."; 
    b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole  "dalla
Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "con non meno di quattro
voti favorevoli."; 
    c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo  le  parole
"su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti:  "e  con  non
meno di quattro voti favorevoli."; 
    d) all'articolo  2,  ottavo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Le relative deliberazioni sono  adottate  con  non
meno di quattro voti favorevoli.". 
  15. Ai maggiori oneri di cui al  comma  13,  pari  a  480.000  euro
annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che  a  tal
fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto  a
quelli  previsti  a  legislazione  vigente,  senza  incrementare   il
contributo a carico dei soggetti vigilati. 
  16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla  data  di
nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.