ART. 10
(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e
l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo
svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania
destinati all'agricoltura)
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i
Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e nella titolarita' delle relative contabilita' speciali. I
commissari straordinari attualmente in carica completano le
operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun compenso per lo
svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.
In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al
quale spettano i poteri indicati nel presente articolo fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine finale del
30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo
subentro.
4. Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le
procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione
dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di
carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e
forniture, il Presidente della regione puo' avvalersi, oltre che
delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e
amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi di
bonifica e delle autorita' di distretto. Le relative spese sono
ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui
all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente
della regione e' titolare dei procedimenti di approvazione e
autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e
di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le
attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari
alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi
internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce
tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro
provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione
dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilita' e
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di
assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorita' procedente
provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente
agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al
comma 1.
7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di
livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
e' trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti
di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato e' soppresso.
Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge
n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate»
a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140»
sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata
dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della
dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni gia'
esercitate dall'Ispettorato generale».
8. Al fine di preordinare un risparmio di spesa, all'articolo 17,
comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo
periodo, le parole: «almeno uno e'» sono sostituite dalle seguenti:
«uno puo' essere». I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi
alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano
l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello
stesso.
9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli
interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o
regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31
dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza
almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento in un
sistema on line specificate dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui
all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)».
11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio
idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di apposita
struttura di missione, alle cui attivita' si fara' fronte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta
giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono
sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di
priorita' definito nei medesimi decreti, entro i novanta giorni
successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti
decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle
classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi centottanta per
i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere disposto,
nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di
commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti
nelle classi di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di
precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002
del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6.1.
Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con
direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del
comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di
sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di
cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di
cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni.
Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono
emanati i decreti di cui al comma 6.»;
c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente:
«5-ter, Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella
concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita priorita'
assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica
finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in
sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e
profonde nelle province di Napoli e Caserta.»
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.