ART. 11 
 
(Misure urgenti per la protezione di  specie  animali,  il  controllo
delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operativita' del Parco
nazionale delle  Cinque  Terre,  la  riduzione  dell'inquinamento  da
sostanze ozono lesive contenute nei  sistemi  di  protezione  ad  uso
antincendio  e  da  onde  elettromagnetiche,  nonche'  parametri   di
              verifica per gli impianti termici civili) 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare promuove intese e accordi con  i  Ministri  competenti,  con  le
regioni e con altri soggetti pubblici  e  privati  titolati,  per  lo
sviluppo e l'attuazione di piani d'azione  per  la  conservazione  di
specie di particolare interesse a rischio di  estinzione,  anche  per
adempiere  tempestivamente  alle  direttive   ed   atti   d'indirizzo
dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche'  alla
Strategia  Nazionale  per  la   Biodiversita',   adottata   in   base
all'articolo 6  della  Convenzione  Internazionale  sulla  Diversita'
Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124. 
  2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n.  125,  dopo  le  parole:  «e  rimborsi  spese»,  sono
aggiunte le seguenti: «, fatti salvi  gli  oneri  di  missione.  Agli
oneri   derivanti   dall'applicazione   del    precedente    periodo,
quantificati  in  euro  ventimila   annui,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione, a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, dell'autorizzazione di spesa  recata  dall'articolo
6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179». 
  3. All'articolo 12  della  legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e'
aggiunto,  in  fine,  il   seguente   comma:   «Nei   casi   in   cui
l'amministrazione fa eseguire  le  misure  necessarie  ai  sensi  del
secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti
del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico
stesso quando, in relazione all'evento, si  dimostri  il  dolo  o  la
colpa grave del medesimo.». 
  4. Al fine di conseguire con immediatezza i  necessari  livelli  di
operativita' e  consentire  lo  svolgimento  stabile  delle  primarie
funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema  di
salvaguardia  degli  ecosistemi  naturali  e  di   promozione   della
sostenibilita',   nella   specifica   cornice    di    vulnerabilita'
territoriale messa a rischio da  ricorrenti  eventi  alluvionali,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
proprio decreto da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  ne   nomina   il
direttore, scegliendolo  in  una  terna  motivatamente  proposta  dal
Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione
effettuata avuto riguardo alle attitudini,  alle  competenze  e  alle
capacita' professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico
incarico. Alla  selezione  possono  partecipare  dirigenti  pubblici,
funzionari  pubblici  con  almeno  dieci  anni  di  anzianita'  nella
qualifica nonche' esperti anche tra coloro che  abbiano  gia'  svolto
funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno  due
anni. Il presidente  dell'ente  parco  stipula  col  direttore  cosi'
nominato un contratto di diritto privato di durata  non  superiore  a
cinque anni. Il  direttore,  se  dipendente  pubblico,  e'  posto  in
aspettativa senz'assegni  dall'amministrazione  di  appartenenza  per
tutta la durata dell'incarico. 
  5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) e' aggiunto, in fine, l'Allegato I  di  cui  all'allegato  1  al
presente decreto; 
  b) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente  «2-bis.
Il termine di sei mesi di cui al comma  precedente  e'  differito  di
ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti
sostanze  controllate,  di  cui  all'articolo  3,   punto   4),   del
regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre  2014,
ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico, indicando  l'ubicazione  dell'impianto,  la
natura e la quantita'  della  sostanza  secondo  il  formato  di  cui
all'allegato I al presente decreto.». 
  6. All'articolo 14, comma  8,  lettera  d),  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, le  parole:  «apposito  decreto  dirigenziale»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «uno  o  piu'  appositi   decreti
dirigenziali». 
  7. Agli  adempimenti  relativi  all'integrazione  dei  libretto  di
centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo  284,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  8. All'intesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, relativa al  Parco  nazionale  dello  Stelvio,
partecipa anche la Regione Lombardia. 
  9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 285 
 
                     (Caratteristiche tecniche) 
 
  1.  Gli  impianti  termici  civili  di  potenza  termica   nominale
superiore al valore di soglia devono  rispettare  le  caratteristiche
tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte
pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i  programmi
di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla  vigente  normativa  possono
imporre  ulteriori  caratteristiche  tecniche,  ove   necessarie   al
conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di  qualita'
dell' aria.». 
  10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata  in  vigore
della presente disposizione, sono  stati  autorizzati  ai  sensi  del
titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e che, a partire da tale data, ricadono  nel  successivo  titolo
II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II  entro  il
1° settembre 2017 purche' sui  singoli  terminali,  siano  e  vengano
dotati di elementi  utili  al  risparmio  energetico,  quali  valvole
termostatiche   e/o    ripartitori    di    calore.    Il    titolare
dell'autorizzazione produce, quali atti  autonomi,  le  dichiarazioni
previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa  parte  quinta  nei
novanta   giorni   successivi   all'adeguamento   ed   effettua    le
comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi  stabiliti.  Il
titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288. 
  11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Restano  altresi'  fermi
gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 
  12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo  il
comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Nel  caso  delle  specie
alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1,  comma
3, e'  finalizzata  ove  possibile  all'eradicazione  o  comunque  al
controllo delle popolazioni.». 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.