ART. 11
(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo
delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operativita' del Parco
nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da
sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso
antincendio e da onde elettromagnetiche, nonche' parametri di
verifica per gli impianti termici civili)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le
regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo
sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di
specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per
adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d'indirizzo
dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche' alla
Strategia Nazionale per la Biodiversita', adottata in base
all'articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversita'
Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.
2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 125, dopo le parole: «e rimborsi spese», sono
aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli
oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo,
quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo
6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».
3. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui
l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del
secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti
del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico
stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la
colpa grave del medesimo.».
4. Al fine di conseguire con immediatezza i necessari livelli di
operativita' e consentire lo svolgimento stabile delle primarie
funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di
salvaguardia degli ecosistemi naturali e di promozione della
sostenibilita', nella specifica cornice di vulnerabilita'
territoriale messa a rischio da ricorrenti eventi alluvionali, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il
direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal
Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione
effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle
capacita' professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico
incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici,
funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianita' nella
qualifica nonche' esperti anche tra coloro che abbiano gia' svolto
funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due
anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore cosi'
nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a
cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, e' posto in
aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per
tutta la durata dell'incarico.
5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) e' aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui all'allegato 1 al
presente decreto;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente «2-bis.
Il termine di sei mesi di cui al comma precedente e' differito di
ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti
sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del
regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014,
ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la
natura e la quantita' della sostanza secondo il formato di cui
all'allegato I al presente decreto.».
6. All'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, le parole: «apposito decreto dirigenziale»
sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' appositi decreti
dirigenziali».
7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di
centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. All'intesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, relativa al Parco nazionale dello Stelvio,
partecipa anche la Regione Lombardia.
9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 285
(Caratteristiche tecniche)
1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale
superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche
tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte
pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi
di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa possono
imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al
conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita'
dell' aria.».
10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore
della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del
titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo
II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il
1° settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano
dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole
termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare
dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni
previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei
novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le
comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il
titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.
11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresi' fermi
gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie
alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma
3, e' finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al
controllo delle popolazioni.».
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.