ART. 12
(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza
degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la
programmazione unitaria 2007/2013)
1. All'articolo 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Ai
fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento
dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che
compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, e' ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il
presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma
di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei rispettivi
settori di congruente attivita', all'atto della nomina, di almeno
cinque anni.»;
b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unita' per
profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), e' adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro
dei nuovi componenti nominati, con successivo decreto, secondo i
criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).
3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione di
cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di
responsabilita', il componente responsabile decade dall'incarico con
effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare segnala la violazione
all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti
determinazioni.
4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle
risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di interventi
finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea
nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e
destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla
riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi
gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono
attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi
dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.