ART. 13 
 
(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di  messa  in
sicurezza e per il  recupero  di  rifiuti  anche  radioattivi.  Norme
urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica  delle
aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze  armate.  Norme
                  urgenti per gli scarichi in mare) 
 
  1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
 
                           «Art. 242-bis. 
 
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di  messa  in
                             sicurezza). 
 
   1.  L'operatore  interessato  a  effettuare,  a   proprie   spese,
interventi di bonifica del suolo con riduzione  della  contaminazione
ad un livello uguale o inferiore ai valori di  concentrazione  soglia
di contaminazione, puo' presentare all'amministrazione  di  cui  agli
articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo  degli  interventi
programmati sulla base dei dati dello  stato  di  contaminazione  del
sito,  nonche'  del  cronoprogramma  di   svolgimento   dei   lavori.
L'operatore e'  responsabile  della  veridicita'  dei  dati  e  delle
informazioni forniti, ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  21
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
   2.  Per  il  rilascio  degli  atti  di  assenso   necessari   alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal
progetto di bonifica l'interessato  presenta  gli  elaborati  tecnici
esecutivi  di  tali  impianti  e  attivita'  alla  regione  nel   cui
territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle  attivita',
che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di
servizi, ai sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  delle
discipline regionali applicabili in  materia.  Entro  novanta  giorni
dalla convocazione, la regione adotta  la  determinazione  conclusiva
che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione,  concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato.  Non  oltre  trenta
giorni  dalla  comunicazione  dell'atto  di  assenso,   il   soggetto
interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di
cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio  dell'esecuzione  della
bonifica che si deve concludere nei  successivi  dodici  mesi,  salva
eventuale proroga non superiore a sei  mesi;  decorso  tale  termine,
salvo motivata  sospensione,  deve  essere  avviato  il  procedimento
ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252. 
   3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta  il
piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli  242  o
252  al  fine  di  verificare  il   conseguimento   dei   valori   di
concentrazione soglia di contaminazione della matrice  suolo  per  la
specifica destinazione d'uso. Il piano e'  approvato  nei  successivi
quarantacinque  giorni.  In  via  sperimentale,  per  i  procedimenti
avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine  di
cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione  si  intende
approvato.   L'esecuzione   di   tale   piano   e'   effettuata    in
contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente,  che  procede
alla  validazione  dei  relativi  dati   e   ne   da'   comunicazione
all'autorita'   titolare   del   procedimento   di   bonifica   entro
quarantacinque giorni. 
   4. La validazione dei risultati della caratterizzazione  da  parte
dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori  di  concentrazione
soglia  di  contaminazione  nei  suoli,  costituisce   certificazione
dell'avvenuta bonifica del suolo.  I  costi  della  caratterizzazione
della validazione sono a carico  dell'operatore  interessato.  Ove  i
risultati della  caratterizzazione  dimostrino  che  non  sono  stati
conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione  nella
matrice   suolo,   l'ARPA   notifica   le   difformita'   riscontrate
all'operatore  interessato,  il  quale  deve  presentare,   entro   i
successivi  quarantacinque  giorni,  le  necessarie  integrazioni  al
progetto di bonifica che e' istruito  nel  rispetto  delle  procedure
ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252. 
   5. Resta fermo l'obbligo di adottare  le  misure  di  prevenzione,
messa in sicurezza e bonifica delle acque di  falda,  se  necessarie,
secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252. 
   6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di  contaminazione
del suolo,  il  sito  puo'  essere  utilizzato  in  conformita'  alla
destinazione  d'uso  prevista  secondo  gli   strumenti   urbanistici
vigenti, salva la valutazione di  eventuali  rischi  sanitari  per  i
fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti  nelle
acque di falda.». 
 
  2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui  agli
articoli 242 o 252 in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. I procedimenti di approvazione degli interventi  di  bonifica  e
messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  la  cui  istruttoria  non  sia
conclusa alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono
definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla  parte  IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 8-ter, e' inserito il seguente: 
   «8-quater. Le attivita' di trattamento delle specifiche  tipologie
di rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo  2,  della
direttiva 2008/98/Ce  sono  sottoposte  alle  procedure  semplificate
disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo  a  condizione
che, ferme le quantita' massime stabilite dai  decreti  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio  1998,
12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano  rispettati
tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive
previsti  dagli  atti   dell'Unione   europea   adottati   ai   sensi
dell'articolo  6,  paragrafo  2,   della   suddetta   direttiva   con
particolare riferimento: 
     a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; 
     b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello
svolgimento delle attivita'; 
     c) alle prescrizioni necessarie per  assicurare  che  i  rifiuti
siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e  senza  usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio  all'ambiente
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
     d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli
utilizzi individuati.». 
  5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 184, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
    «5-bis. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con il Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  disciplinate,   nel   rispetto   delle   norme
dell'Unione europea e del presente decreto legislativo,  le  speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la  custodia,  nonche'  per
l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti  per  il
trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai  mezzi,  dai
materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati  alla  difesa
militare ed alla sicurezza  nazionale,  cosi'  come  individuati  con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento
e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina  delle
navi militari  da  guerra,  delle  navi  militari  ausiliarie  e  del
naviglio dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza e del Corpo delle Capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera
iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare  dello
Stato.»; 
    b) dopo l'articolo 241 e' inserito il seguente: 
 
                            «ART. 241-bis 
 
                          (Aree Militari). 
 
   1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione,  messa
in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da
realizzare nelle aree del demanio destinate ad  uso  esclusivo  delle
forze  armate  per  attivita'  connesse  alla  difesa  nazionale,  si
applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di  cui  alla
Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V,  del
presente decreto. 
   2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma  1  sono
determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio  sito
specifica che deve  tenere  conto  dell'effettivo  utilizzo  e  delle
caratteristiche ambientali di dette aree o  di  porzioni  di  esse  e
delle aree limitrofe, al fine di prevenire,  ridurre  o  eliminare  i
rischi per la salute dovuti alla potenziale  esposizione  a  sostanze
inquinanti  e  la  diffusione  della  contaminazione  nelle   matrici
ambientali. 
   3. Resta fermo che in caso di declassificazione del  sito  da  uso
militare a destinazione  residenziale  dovranno  essere  applicati  i
limiti di concentrazione di soglia  di  contaminazione  di  cui  alla
Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V  del
presente decreto. 
   4. Le  concentrazioni  soglia  di  contaminazione  delle  sostanze
specifiche delle attivita'  militari  non  incluse  nella  Tabella  l
dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del  presente  decreto  sono
definite  dall'Istituto  Superiore  di  Sanita'  sulla   base   delle
informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa. 
   5.  Per  le  attivita'  di  progettazione  e  realizzazione  degli
interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si
puo' avvalere, con apposite  convenzioni,  di  organismi  strumentali
dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con
propria determinazione le relative modalita' di attuazione.». 
 
  6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  al  primo  periodo,
del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, cosi' come sostituito dal  comma  5,  lettera  a),  del
presente articolo, le disposizioni recate dal  decreto  del  Ministro
della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15
aprile 2010,  n.  87,  si  applicano  anche  al  trattamento  e  allo
smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle  navi
militari da guerra, delle navi militari  ausiliarie  e  del  naviglio
dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza  e  del
Corpo delle Capitanerie di porto  -  Guardia  costiera  iscritti  nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 
  7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5  alla  Parte  Terza  del  decreto
legislativo  3  aprile  2005,  n.  152,  recante  «Valori  limiti  di
emissione in acque superficiali e in fognatura», al  parametro  n.  6
«solidi sospesi totali» e' introdotta la seguente nota: 
  «(2-bis) Tali limiti non valgono per gli  scarichi  in  mare  delle
installazioni di cui all'allegato VIII  alla  parte  seconda,  per  i
quali i rispettivi documenti di riferimento sulle  migliori  tecniche
disponibili  di  cui  all'articolo  5,  lettera  1-ter.2),  prevedano
livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite.
In tal caso, le Autorizzazioni Integrate  Ambientali  rilasciate  per
l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di
emissione  anche  piu'  elevati  e  proporzionati   ai   livelli   di
produzione, comunque in conformita' ai medesimi documenti europei.». 
  8.  Per  il  carattere  di  specificita'  delle   lavorazioni   che
richiedono il trattamento di materiali e rifiuti  radioattivi,  nelle
more  dell'emanazione  delle  disposizioni   regolamentari   di   cui
all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.  80,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  della
salute, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, e' individuata una apposita categoria di
lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere  di
smantellamento e messa in  sicurezza  di  impianti  nucleari  e  sono
contestualmente  individuate  le  modalita'  atte  a  comprovare   il
possesso dei requisiti di ordine speciale  necessari  ai  fini  dell'
acquisizione della qualificazione nella predetta categoria. 
  9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
dopo le parole: «di bonifica  di  siti  d'interesse  nazionale»  sono
inserite le seguenti parole: «  ,  di  bonifica  di  beni  contenenti
amianto».