ART. 13
(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in
sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme
urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle
aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme
urgenti per gli scarichi in mare)
1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 242-bis.
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in
sicurezza).
1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese,
interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione
ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia
di contaminazione, puo' presentare all'amministrazione di cui agli
articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi
programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del
sito, nonche' del cronoprogramma di svolgimento dei lavori.
L'operatore e' responsabile della veridicita' dei dati e delle
informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal
progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici
esecutivi di tali impianti e attivita' alla regione nel cui
territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attivita',
che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di
servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle
discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni
dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva
che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta
giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto
interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di
cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della
bonifica che si deve concludere nei successivi dodici mesi, salva
eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine,
salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento
ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.
3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il
piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli 242 o
252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di
concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la
specifica destinazione d'uso. Il piano e' approvato nei successivi
quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti
avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di
cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende
approvato. L'esecuzione di tale piano e' effettuata in
contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede
alla validazione dei relativi dati e ne da' comunicazione
all'autorita' titolare del procedimento di bonifica entro
quarantacinque giorni.
4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte
dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione
soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione
dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione
della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i
risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati
conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella
matrice suolo, l'ARPA notifica le difformita' riscontrate
all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i
successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al
progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle procedure
ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252.
5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione,
messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie,
secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.
6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione
del suolo, il sito puo' essere utilizzato in conformita' alla
destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici
vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i
fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle
acque di falda.».
2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli
articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e
messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la cui istruttoria non sia
conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 8-ter, e' inserito il seguente:
«8-quater. Le attivita' di trattamento delle specifiche tipologie
di rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate
disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione
che, ferme le quantita' massime stabilite dai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998,
12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati
tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive
previsti dagli atti dell'Unione europea adottati ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva con
particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello
svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti
siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli
utilizzi individuati.».
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 184, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme
dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonche' per
l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il
trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai
materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa
militare ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento
e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle
navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del
naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di
Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera
iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello
Stato.»;
b) dopo l'articolo 241 e' inserito il seguente:
«ART. 241-bis
(Aree Militari).
1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa
in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da
realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle
forze armate per attivita' connesse alla difesa nazionale, si
applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla
Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del
presente decreto.
2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono
determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito
specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle
caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e
delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i
rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze
inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici
ambientali.
3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso
militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i
limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla
Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del
presente decreto.
4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze
specifiche delle attivita' militari non incluse nella Tabella l
dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono
definite dall'Istituto Superiore di Sanita' sulla base delle
informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.
5. Per le attivita' di progettazione e realizzazione degli
interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si
puo' avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali
dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con
propria determinazione le relative modalita' di attuazione.».
6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo,
del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, cosi' come sostituito dal comma 5, lettera a), del
presente articolo, le disposizioni recate dal decreto del Ministro
della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
aprile 2010, n. 87, si applicano anche al trattamento e allo
smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi
militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio
dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto
legislativo 3 aprile 2005, n. 152, recante «Valori limiti di
emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6
«solidi sospesi totali» e' introdotta la seguente nota:
«(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle
installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i
quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche
disponibili di cui all'articolo 5, lettera 1-ter.2), prevedano
livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite.
In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per
l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di
emissione anche piu' elevati e proporzionati ai livelli di
produzione, comunque in conformita' ai medesimi documenti europei.».
8. Per il carattere di specificita' delle lavorazioni che
richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, nelle
more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui
all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' individuata una apposita categoria di
lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di
smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e sono
contestualmente individuate le modalita' atte a comprovare il
possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini dell'
acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.
9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo le parole: «di bonifica di siti d'interesse nazionale» sono
inserite le seguenti parole: « , di bonifica di beni contenenti
amianto».