ART. 14
(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche
urgenti per semplificare il sistema di tracciabilita' dei rifiuti.
Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 -
C 27/2010)
1. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «necessita' di tutela» sono sostituite dalle
seguenti: «necessita' ovvero di grave e concreto pericolo per la
tutela»;
b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti:
«ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato
livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza puo'
disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento
temporaneo del personale che vi e' addetto senza costituzione di
rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri
a carico di quest'ultimo».
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione
dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi token usb,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30
novembre".
4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per conformare la
gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte
di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 - Causa 297/08, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
nominato un commissario straordinario per la realizzazione
dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di
gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il commissario
straordinario, con i poteri di cui all'articolo 20, comma 4, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, esercita tutte le
funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e,
in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario
in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la
progettazione, costruzione e gestione di detto termovalorizzatore e
provvede a tutte le altre attivita' necessarie alla realizzazione
delle opere.
5. Nell'espletamento dei compiti conferiti, il commissario
straordinario si avvale del Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione
dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate
per la realizzazione dell'opera.
6. Con il decreto di cui al comma 1 e' indicata la durata
dell'incarico del commissario straordinario, che non puo' comunque
superare i tempi per l'ultimazione dell'opera previsti dal
cronoprogramma approvato.
7. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso per
l'opera prestata in tale qualita', fermo restando il compenso per
l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziate
per la realizzazione dell'opera.
8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono
inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;
b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non
si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci,
potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle
stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per
ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza
del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio
per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di
residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.».