ART. 15 
 
Disposizioni finalizzate  al  corretto  recepimento  della  direttiva
2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di  impatto
ambientale.  Procedura  di  infrazione  2009/2086  e   procedura   di
                        infrazione 2013/2170. 
 
  1. Al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 5, comma 1, la lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «g) progetto: la realizzazione di  lavori  di  costruzione  o  di
altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente  naturale
o sul paesaggio, compresi quelli destinati  allo  sfruttamento  delle
risorse  del  suolo.  Ai  fini  della  valutazione  ambientale,   gli
elaborati del progetto preliminare e  del  progetto  definitivo  sono
predisposti  con  un  livello  informativo  e  di  dettaglio   almeno
equivalente all'articolo 93, commi 3  e  4,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 
    b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) e' abrogata; 
    c)  all'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),  dopo  le   parole:
«nell'allegato IV;»  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «per  tali
progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del  turismo  e,  per  i  profili  connessi  ai
progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  Ministero  per  io
sviluppo economico e, d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni  e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per  materia,
sono definiti i criteri e le soglie da applicare  all'assoggettamento
alla  procedura  di  cui  all'articolo  20  dei   progetti   di   cui
all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali
disposizioni individuano, altresi', le modalita' con cui le Regioni e
le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato  V
e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale,
adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni  ambientali
e territoriali. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto, la procedura di cui all'articolo 20 e' effettuata  caso  per
caso, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.»; 
    d) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
    «9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c),
le soglie  dell'allegato  IV,  ove  previste,  sono  integrate  dalle
disposizioni contenute nel medesimo decreto»; 
    e) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, e' pubblicato integralmente sul sito web  dell'autorita'
competente»; 
    f)  all'articolo  17,  comma  1,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «La  decisione
finale  e'  pubblicata  sui  siti  web  delle  autorita'  interessate
indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma
adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.»; 
      2) al secondo periodo la parola: «anche» e' soppressa; 
    g) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2.  Dell'avvenuta  trasmissione  di  cui  al  comma  1  e'  dato
sintetico avviso sul sito web dell'autorita' competente.  Tale  forma
di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo  7
ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.  241.
Nell'avviso sono indicati il proponente, la  procedura,  la  data  di
trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione
del progetto, la localizzazione,  una  breve  descrizione  delle  sue
caratteristiche, le sedi e le modalita' per  la  consultazione  degli
atti nella loro interezza ed i termini entro  i  quali  e'  possibile
presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli  atti  e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato.  Nel  caso
dei progetti di competenza statale la  documentazione  e'  depositata
anche presso la sede delle regioni e delle province ove  il  progetto
e' localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi  eventuali
dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato  digitale
e lo studio preliminare ambientale,  sono  pubblicati  sul  sito  web
dell'autorita' competente»; 
    h) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3,  La  pubblicazione  di  cui  al  comma  1  deve  indicare  il
proponente, la procedura, la data di presentazione  dell'istanza,  la
denominazione  del  progetto,  la   localizzazione   ed   una   breve
descrizione del progetto e  dei  suoi  possibili  principali  impatti
ambientali, le sedi e le modalita' per la  consultazione  degli  atti
nella loro  interezza  ed  i  termini  entro  i  quali  e'  possibile
presentare osservazioni»; 
    i) all'articolo 32, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito
web dell'autorita' competente.»; 
    l) al punto 3) dell'Allegato II alla parte  seconda  e'  aggiunto
dopo l'ultimo trattino il seguente: 
    « - al trattamento ed  allo  stoccaggio  di  residui  radioattivi
(impianti non compresi  tra  quelli  gia'  individuati  nel  presente
punto),   qualora    disposto    all'esito    della    verifica    di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20»; 
    m) il  punto  7-ter)  dell'Allegato  II  alla  parte  seconda  e'
sostituito dal seguente: 
    «7 -ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per
lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di  cui  all'articolo
3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.
162,  di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CE   relativa   allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio»; 
    n) al punto 10), terzo  trattino,  dell'Allegato  II  alla  parte
seconda la parola: «extraurbane» e' soppressa; 
    o) il punto 17) dell'Allegato II e' sostituito dal seguente: 
    «17) Stoccaggio  di  gas  combustibile  in  serbatoi  sotterranei
naturali in unita'  geologiche  profonde  e  giacimenti  esauriti  di
idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva
2009/31/CE  relativa  allo  stoccaggio  geologico  del  biossido   di
carbonio»; 
    p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte  seconda
e' sostituita dalla seguente: 
    «h) costruzione di strade urbane di scorrimento  o  di  quartiere
ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu' corsie  con
lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri»; 
    q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte  seconda
e' sostituita dalla seguente: 
    «o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua». 
    r) la lettera n) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte  seconda
e' sostituita dalla seguente: 
    «n)  depositi  di  fanghi,  compresi  quelli  provenienti   dagli
impianti di trattamento delle  acque  reflue  urbane,  con  capacita'
superiore a 10.000 metri cubi». 
  2. Il decreto di cui all'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal  comma
1, lettera c), del  presente  articolo,  e'  adottato  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, non si applicano a partire dalla data di entrata in  vigore  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio  e
del mare introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo. 
  4. Nei  casi  in  cui  debbano  essere  sottoposti  a  verifica  di
assoggettabilita'  postuma,   anche   a   seguito   di   annullamento
dell'autorizzazione   in   sede   giurisdizionale,   impianti    gia'
autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo
tempo  ritenuta  esclusa  sulla   base   delle   soglie   individuate
nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile
2006, n.  152,  e  nella  legislazione  regionale  di  attuazione  la
procedura  di  verifica  di  assoggettabilita'  e'  svolta  a   norma
dell'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),   del   predetto   decreto
legislativo,  ferma  restando  la  prosecuzione  dell'attivita'  fino
all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorita'  competente
e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato.