ART. 15
Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva
2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto
ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di
infrazione 2013/2170.
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla
seguente:
«g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di
altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale
o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle
risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli
elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono
predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno
equivalente all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) e' abrogata;
c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole:
«nell'allegato IV;» e' aggiunto il seguente periodo: «per tali
progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e, per i profili connessi ai
progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero per io
sviluppo economico e, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento
alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui
all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali
disposizioni individuano, altresi', le modalita' con cui le Regioni e
le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V
e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale,
adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali
e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto
decreto, la procedura di cui all'articolo 20 e' effettuata caso per
caso, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.»;
d) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c),
le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle
disposizioni contenute nel medesimo decreto»;
e) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, e' pubblicato integralmente sul sito web dell'autorita'
competente»;
f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La decisione
finale e' pubblicata sui siti web delle autorita' interessate
indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma
adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.»;
2) al secondo periodo la parola: «anche» e' soppressa;
g) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato
sintetico avviso sul sito web dell'autorita' competente. Tale forma
di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7
ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di
trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione
del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue
caratteristiche, le sedi e le modalita' per la consultazione degli
atti nella loro interezza ed i termini entro i quali e' possibile
presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso
dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata
anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto
e' localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali
dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale
e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web
dell'autorita' competente»;
h) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3, La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il
proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la
denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve
descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti
ambientali, le sedi e le modalita' per la consultazione degli atti
nella loro interezza ed i termini entro i quali e' possibile
presentare osservazioni»;
i) all'articolo 32, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito
web dell'autorita' competente.»;
l) al punto 3) dell'Allegato II alla parte seconda e' aggiunto
dopo l'ultimo trattino il seguente:
« - al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi
(impianti non compresi tra quelli gia' individuati nel presente
punto), qualora disposto all'esito della verifica di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20»;
m) il punto 7-ter) dell'Allegato II alla parte seconda e'
sostituito dal seguente:
«7 -ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per
lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo
3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.
162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
n) al punto 10), terzo trattino, dell'Allegato II alla parte
seconda la parola: «extraurbane» e' soppressa;
o) il punto 17) dell'Allegato II e' sostituito dal seguente:
«17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei
naturali in unita' geologiche profonde e giacimenti esauriti di
idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva
2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio»;
p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda
e' sostituita dalla seguente:
«h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere
ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu' corsie con
lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri»;
q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda
e' sostituita dalla seguente:
«o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua».
r) la lettera n) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda
e' sostituita dalla seguente:
«n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita'
superiore a 10.000 metri cubi».
2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma
1, lettera c), del presente articolo, e' adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e
del mare introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo.
4. Nei casi in cui debbano essere sottoposti a verifica di
assoggettabilita' postuma, anche a seguito di annullamento
dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti gia'
autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo
tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate
nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e nella legislazione regionale di attuazione la
procedura di verifica di assoggettabilita' e' svolta a norma
dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del predetto decreto
legislativo, ferma restando la prosecuzione dell'attivita' fino
all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorita' competente
e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato.