ART. 16 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI) 1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Non e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis.»; b) all'articolo 4, il comma 4 e' abrogato; c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: «di cattura» sono soppresse e le parole: «di cui all'articolo 4, comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio» 2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere piu' di due cartucce.». 3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica; che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»; b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.». 4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»; b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranita' italiana»; c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»; d) all'articolo 1, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e' espressamente previsto dalle norme vigenti.»; e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorita' pubblica»; f) all'articolo 4; comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono inserite le seguenti: «in conformita' con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e»; g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato; h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformita' alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»; i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinche' le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformita' alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorita' pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.»; l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio»; m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale servizio sara' inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilita', comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; n) all'articolo 8, comma 3, le parole da: «in coerenza con le regole tecniche» a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»; o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi o» sono sostituite dalla seguente: «alle»; p) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «la limitazione dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»; q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantita' particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»; r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le autorita' pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu' della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»; s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le autorita' pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu' della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»; t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono inserite le seguenti: «, in via permanente,»; u) l'allegato IV e' abrogato. 5. Sono sempre assicurati la partecipazione del pubblico nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso con le modalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.