ART. 16
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot
4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI - Modifiche al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della
direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea. Caso EU-Pilot
4467/13/ENVI)
1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Non
e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei
casi previsti dall'articolo 19-bis.»;
b) all'articolo 4, il comma 4 e' abrogato;
c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: «di cattura» sono
soppresse e le parole: «di cui all'articolo 4, comma 4», sono
sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo
bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio»
2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili
ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia
non possono contenere piu' di due cartucce.».
3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna
selvatica; che non appartengano alle seguenti specie:» sono
sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero,
appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo
stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione
europea, ad eccezione delle seguenti:»;
b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se
importati dall'estero.».
4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la
parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere
alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;
b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranita'
italiana»;
c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
d) all'articolo 1, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali
detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui
l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e'
espressamente previsto dalle norme vigenti.»;
e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la
seguente: «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa
da un'autorita' pubblica»;
f) all'articolo 4; comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono
inserite le seguenti: «in conformita' con le disposizioni di
esecuzione adottate a livello europeo e»;
g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato;
h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo
comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformita' alle
disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»;
i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione
territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite
della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinche' le
informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni
tecniche, necessarie per garantire la conformita' alle disposizioni
di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle
autorita' pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino
l'uso a tal fine.»;
l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono
sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;
m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Tale servizio sara' inoltre reso disponibile, su
richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi
relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a
livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in
materia di metadati, servizi di rete e interoperabilita', comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
n) all'articolo 8, comma 3, le parole da: «in coerenza con le
regole tecniche» a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle
seguenti: «, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura
tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione
vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di
cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello
europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali
rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede
all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di cui al medesimo
articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;
o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi
o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
p) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «la limitazione
dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;
q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte
quantita' particolarmente consistenti di dati frequentemente
aggiornati»;
r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le autorita' pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli
altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso
ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni
armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello
europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi,
forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere
ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi
informativi in virtu' della legislazione europea in materia
ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;
s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le autorita' pubbliche forniscono, su base reciproca e
equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di
cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati
territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati
territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle
funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia
al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu' della
legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad
alcuna tariffa.»;
t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono
inserite le seguenti: «, in via permanente,»;
u) l'allegato IV e' abrogato.
5. Sono sempre assicurati la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare,
l'accesso con le modalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.