ART. 16 
 
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio.  Procedura  di   infrazione   2014/2006,   Caso   EU-Pilot
4634/13/ENVI, Caso  EU-Pilot  5391/13/ENVI  -  Modifiche  al  decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  recante  attuazione   della
direttiva   2007/2/CE,   che   istituisce    un'infrastruttura    per
l'informazione territoriale nella Comunita'  europea.  Caso  EU-Pilot
                            4467/13/ENVI) 
 
  1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Non
e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei
casi previsti dall'articolo 19-bis.»; 
    b) all'articolo 4, il comma 4 e' abrogato; 
    c) all'articolo 5, al comma  2,  le  parole:  «di  cattura»  sono
soppresse e le  parole:  «di  cui  all'articolo  4,  comma  4»,  sono
sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo  sassello;  tordo
bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio» 
  2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio  1992,  n.157,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori  dei  fucili
ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati  nella  caccia
non possono contenere piu' di due cartucce.». 
  3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  alla  lettera  bb)  le  parole:  «appartenenti   alla   fauna
selvatica;  che  non  appartengano  alle   seguenti   specie:»   sono
sostituite  dalle  seguenti:   «anche   se   importati   dall'estero,
appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi  naturalmente  allo
stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione
europea, ad eccezione delle seguenti:»; 
    b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato  selvatico  nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione  europea  anche  se
importati dall'estero.». 
  4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma  3,  lettera  b),  numero  2),  dopo  la
parola: «terzi,» sono inserite le  seguenti:  «che  possono  accedere
alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»; 
    b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «c-bis)  riguardano  un  territorio  soggetto   alla   sovranita'
italiana»; 
    c)  all'articolo  1,  comma  5,  le  parole:  «lettera  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettera b)»; 
    d) all'articolo 1, comma 7, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati  territoriali
detenuti dai comuni o per conto di essi  soltanto  nei  casi  in  cui
l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e'
espressamente previsto dalle norme vigenti.»; 
    e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  i)  e'  inserita  la
seguente: «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa
da un'autorita' pubblica»; 
    f) all'articolo 4; comma 1, dopo le  parole:  «i  metadati»  sono
inserite  le  seguenti:  «in  conformita'  con  le  disposizioni   di
esecuzione adottate a livello europeo e»; 
    g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato; 
    h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma  1,
lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui  al  medesimo
comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformita'  alle
disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»; 
    i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare,  sentita  la  Consulta  nazionale  per   l'informazione
territoriale e ambientale di cui  all'articolo  11,  per  il  tramite
della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   135,   provvede   affinche'   le
informazioni,  compresi  i  dati,  i  codici  e  le   classificazioni
tecniche, necessarie per garantire la conformita'  alle  disposizioni
di esecuzione di cui al comma 1, siano  messe  a  disposizione  delle
autorita' pubbliche o dei terzi a  condizioni  che  non  ne  limitino
l'uso a tal fine.»; 
    l) all'articolo  7,  comma  4,  le  parole:  «Il  servizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «Un servizio»; 
    m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Tale  servizio  sara'  inoltre   reso   disponibile,   su
richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad  essi
relativi siano conformi alle disposizioni di  esecuzione  adottate  a
livello europeo che definiscono,  in  particolare,  gli  obblighi  in
materia di metadati, servizi di rete  e  interoperabilita',  comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
    n) all'articolo 8, comma 3, le parole da:  «in  coerenza  con  le
regole tecniche» a:  «legislazione  vigente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA  o  di  altra  struttura
tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione
vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai  decreti  di
cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, e  con  le  disposizioni  di  esecuzione  adottate  a  livello
europeo. In caso di disallineamento delle regole  tecniche  nazionali
rispetto  alle  disposizioni  di  esecuzione   europee   si   procede
all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di  cui  al  medesimo
articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»; 
    o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli  accordi
o» sono sostituite dalla seguente: «alle»; 
    p) all'articolo 9, comma  5,  dopo  le  parole:  «la  limitazione
dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»; 
    q) all'articolo 9, comma 8,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, in  particolare  quando  sono  coinvolte
quantita'  particolarmente   consistenti   di   dati   frequentemente
aggiornati»; 
    r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Le autorita'  pubbliche  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli
altri Stati membri e alle istituzioni e organismi  europei  l'accesso
ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi  a  condizioni
armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a  livello
europeo. I set di dati territoriali e i  servizi  ad  essi  relativi,
forniti sia ai  fini  delle  funzioni  pubbliche  che  possono  avere
ripercussioni sull'ambiente sia al fine di  adempiere  agli  obblighi
informativi  in  virtu'  della  legislazione   europea   in   materia
ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»; 
    s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Le autorita' pubbliche forniscono, su  base  reciproca  e
equivalente, agli organismi istituiti da  accordi  internazionali  di
cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di  dati
territoriali  e  ai  servizi  ad  essi  relativi.  I  set   di   dati
territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini  delle
funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente  sia
al fine di  adempiere  agli  obblighi  informativi  in  virtu'  della
legislazione europea in materia  ambientale,  non  sono  soggetti  ad
alcuna tariffa.»; 
    t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico»  sono
inserite le seguenti: «, in via permanente,»; 
    u) l'allegato IV e' abrogato. 
  5.  Sono  sempre  assicurati   la   partecipazione   del   pubblico
nell'elaborazione   e   istituzione    di    un'infrastruttura    per
l'informazione territoriale nell'Unione europea  e,  in  particolare,
l'accesso con le modalita' di cui al decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.