ART. 17
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante
attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino -
Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680)
1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in
essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o
sottoregione« sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli
impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;
b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale
tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli
aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che
tenga conto»;
c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui
all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle
caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle
caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle
1 e 2 del medesimo allegato III»;
d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile
e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono
aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto
degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;
e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» e' sostituita
con le seguenti: «elabora ed attua»;
f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» e' sostituita con
la seguente: «attuazione»;
g) all'articolo 12, comma 2, lettera a):
1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono
aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure
prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa
relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica
delle acque adottata a livello comunitario o da accordi
internazionali,»;
2) la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»;
3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»
sono aggiunte le seguenti: «nonche' relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di
qualita' ambientale nel settore della politica delle acque o da
accordi internazionali.».
2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il
seguente:
«2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i
risultati dell'attivita' di monitoraggio condotta ai sensi
dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti
diffuse, le Autorita' competenti individuano misure vincolanti di
controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua
o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di
registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di
controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando
occorre.».
3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 "Aree
protette" del punto A.3 "Monitoraggio dello stato ecologico e chimico
delle acque superficiali" le parole "fino al 22 dicembre 2013" sono
soppresse.