ART. 9
(Interventi urgenti per l 'efficientamento energetico degli edifici
scolastici e universitari pubblici)
1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta
milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso
agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa
vigente in materia di immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche' di
edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza
energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali
dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
quale soggetto gestore del predetto fondo.
2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono
concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica
la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre
2009.
4. Il fondo di cui al comma l puo' altresi' concedere finanziamenti
a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi
dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per interventi
sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica
dell'edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i
fondi immobiliari chiusi presentano i progetti di investimento
dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di
intervento.
5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e
4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di
certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un
miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di
almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale
miglioramento e' oggetto di certificazione da parte di un organismo
tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8. La mancata
produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del
consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso
agevolato.
7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo non potra' essere superiore a venti anni. Per gli interventi
di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi,
monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione la
durata massima del finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo
del finanziamento non puo' essere superiore a cinquecentomila euro.
L'importo di ciascun intervento non puo' essere superiore a un
milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti
e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla
qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo
dell'involucro.
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione e
di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi e
delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al
fine della compatibilita' delle stesse con gli equilibri di finanza
pubblica.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
e maggiori oneri a carico della fmanza pubblica.
10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia
scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, e'
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di
missione, alle cui attivita' si fa fronte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.