Art. 4 
 
 
         Promozione dell'efficienza energetica negli edifici 
 
  1. L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza
energetica (PAEE) di  cui  all'articolo  17,  comma  1  del  presente
decreto, elabora una proposta di interventi  di  medio-lungo  termine
per il miglioramento della prestazione energetica  degli  immobili  e
sottopone il documento all'approvazione del Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
e il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
d'intesa con la conferenza unificata. 
  2. La proposta di  interventi  di  cui  al  comma  1  riguarda  gli
edifici, sia pubblici che privati, e comprende almeno: 
    a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata,  se  del
caso, su campionamenti statistici; 
    b)  l'individuazione,  sulla  base  della  metodologia   di   cui
all'articolo 5 della  direttiva  2010/31/UE,  degli  interventi  piu'
efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di
edificio e la zona climatica; 
    c) un elenco aggiornato delle misure, esistenti  e  proposte,  di
incentivazione, di accompagnamento e di sostegno finanziario messe  a
disposizione da soggetti pubblici e privati per  le  riqualificazioni
energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate
da esempi applicativi e dai risultati conseguiti; 
    d) un'analisi delle barriere tecniche, economiche  e  finanziarie
che ostacolano la  realizzazione  di  interventi  di  efficientamento
energetico  negli  immobili  e  le  misure   di   semplificazione   e
armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi  e
attrarre nuovi investimenti; 
    e) una stima del risparmio energetico e degli ulteriori  benefici
conseguibili annualmente per mezzo del miglioramento  dell'efficienza
energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici  e
su previsioni del tasso di riqualificazione annuo; 
  3. Le proposte di cui al comma 1 tengono conto del  Piano  d'azione
destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi  zero  di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  articolo  4-bis,
comma 2, e del programma di miglioramento dell'efficienza  energetica
degli  edifici  della  Pubblica  Amministrazione  centrale   di   cui
all'articolo 5 del presente decreto. 
  4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle
misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica
amministrazione  e'  istituita,  avvalendosi  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie gia'  esistenti,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta  dal
Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La cabina  di
regia assicura in particolare  il  coordinamento  delle  politiche  e
degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo  15
e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e' stabilito  il  funzionamento  della  cabina  di  regia,
tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2. Ai  componenti  della
cabina non spetta alcun compenso  comunque  denominato  ne'  rimborso
spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
 
          Note all'art. 4: 
              La  direttiva  2010/31/UE  del  19  maggio   2010   del
          Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  sulla   prestazione
          energetica nell'edilizia (rifusione), e'  stata  pubblicata
          nella GUUE. 18 giugno 2010, n. L 153. 
              Il  testo  dell'  art.   4-bis   del   citato   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192, cosi' recita 
              "Art. 4-bis. (Edifici ad energia quasi zero). 
              1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova
          costruzione occupati  da  pubbliche  amministrazioni  e  di
          proprieta' di  queste  ultime,  ivi  compresi  gli  edifici
          scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal
          1° gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa a  tutti
          gli edifici di nuova costruzione. 
              2. Entro il 30 giugno 2014, con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la
          pubblica  amministrazione  e  la   semplificazione,   della
          coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e con  il  Ministro  della
          salute e il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, ognuno per i profili di competenza,  sentita
          la Conferenza  unificata  e'  definito  il  Piano  d'azione
          destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi
          zero.   Tale   Piano,   che   puo'   includere    obiettivi
          differenziati per tipologia  edilizia,  e'  trasmesso  alla
          Commissione europea. 
              3. Il Piano d'azione di cui al comma 2  comprende,  tra
          l'altro, i seguenti elementi: 
              a)  l'applicazione  della  definizione  di  edifici   a
          energia quasi zero alle  diverse  tipologie  di  edifici  e
          indicatori  numerici  del  consumo  di  energia   primaria,
          espresso in kWh/m² anno; 
              b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo
          previste per promuovere gli edifici a energia  quasi  zero,
          comprese le informazioni  relative  alle  misure  nazionali
          previste per l'integrazione delle fonti  rinnovabili  negli
          edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE,  tenendo
          conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del
          territorio; 
              c)   l'individuazione,    sulla    base    dell'analisi
          costi-benefici  sul  costo  di  vita  economico,  di   casi
          specifici per i quali non si  applica  quanto  disposto  al
          comma 1; 
              d)  gli  obiettivi  intermedi  di  miglioramento  della
          prestazione energetica degli edifici di  nuova  costruzione
          entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.". 
              Il testo del comma 1110 dell'art. 1 della citata  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, cosi' recita: 
                "1110. Per il finanziamento delle misure  finalizzate
          all'attuazione del Protocollo  di  Kyoto  alla  Convenzione
          quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto
          a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo  dalla  legge  1
          giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera  CIPE  n.  123
          del 19 dicembre 2002, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 68 del 22 marzo 2003,  e  successivi  aggiornamenti,  e'
          istituito un Fondo rotativo".