Art. 5 
 
 
Miglioramento  della  prestazione  energetica  degli  immobili  della
                      Pubblica Amministrazione 
 
  1. A partire dall'anno 2014 e fino al  2020,  e  nell'ambito  della
cabina di regia di cui all'articolo 4-bis non appena istituita,  sono
realizzati attraverso le  misure  del  presente  articolo  interventi
sugli immobili della pubblica amministrazione centrale,  inclusi  gli
immobili periferici,  in  grado  di  conseguire  la  riqualificazione
energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie  coperta
utile climatizzata o che, in  alternativa,  comportino  un  risparmio
energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep. 
  2. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentito il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  in
collaborazione con l'Agenzia del  demanio,  predispone  entro  il  30
novembre di  ogni  anno,  a  decorrere  dal  2014,  un  programma  di
interventi per il miglioramento della  prestazione  energetica  degli
immobili della pubblica  amministrazione  centrale  coerente  con  la
percentuale indicata al comma 1, e promuovono, altresi', le attivita'
di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle
pubbliche amministrazioni interessate  dal  comma  1,  anche  tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse Amministrazioni,  con  il
supporto  dell'ENEA  e  del  GSE  nel   rispetto   delle   rispettive
competenze, assicurano il coordinamento, la raccolta dei  dati  e  il
monitoraggio necessario per verificare lo stato  di  avanzamento  del
programma,    promuovendo    la    massima    partecipazione    delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui  risultati
raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione  del  programma,
si  tiene,  altresi',   conto   delle   risultanze   dell'inventario,
predisposto  in  attuazione  dell'articolo  5,  paragrafo  5,   della
direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici  e  sui
consumi energetici  degli  immobili  della  pubblica  amministrazione
centrale, dei dati sui consumi energetici  rilevati  nell'applicativo
informatico IPer gestito dall'Agenzia del demanio,  delle  risultanze
delle diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma 10. 
  3. Al fine di  elaborare  il  programma  di  cui  al  comma  2,  le
Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per  l'anno
2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo,  predispongono,
anche  in  forma   congiunta,   proposte   di   intervento   per   la
riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche
avvalendosi dei Provveditorati  interregionali  opere  pubbliche  del
Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i
quindici giorni successivi, al Ministero  dello  sviluppo  economico.
Tali proposte devono  essere  formulate  sulla  base  di  appropriate
diagnosi  energetiche  o  fare   riferimento   agli   interventi   di
miglioramento  energetico  previsti  dall'Attestato  di   prestazione
energetica di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 192. 
  4.  Per  gli  adempimenti  di  cui  al  comma   3,   le   Pubbliche
Amministrazioni  centrali  individuano,  al   proprio   interno,   il
responsabile del  procedimento  e  ne  comunicano  il  nominativo  ai
soggetti di cui al comma 2. 
  5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui  al  comma  2
sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti  e  il
Ministro dell'Economia e  delle  Finanze,  da  emanare  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2: 
    a) gli immobili con superficie coperta utile totale  inferiore  a
500 m². Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 e' rimodulata  a  250
m²; 
    b) gli immobili vincolati ai sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto  di  determinati
requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in  maniera
inaccettabile il loro carattere o aspetto; 
    c) gli  immobili  destinati  a  scopi  di  difesa  nazionale,  ad
eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a  uffici
per le forze armate e  altro  personale  dipendente  dalle  autorita'
preposte alla difesa nazionale; 
    d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo  svolgimento  di
attivita' religiose. 
  7. Per la definizione  del  programma  di  cui  al  comma  2,  sono
applicati criteri di individuazione tra piu' interventi,  basati  su:
ottimizzazione dei tempi di  recupero  dell'investimento,  anche  con
riferimento  agli  edifici  con  peggiore   indice   di   prestazione
energetica; minori tempi previsti  per  l'avvio  e  il  completamento
dell'intervento; entita' di eventuali forme di cofinanziamento  anche
mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi. 
  8.  La  realizzazione  degli  interventi  compresi  nei   programmi
definiti ai sensi del comma 2 e'  gestita,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri  per  la  finanza  pubblica,  dalle  strutture  operative   dei
Provveditorati interregionali opere  pubbliche  del  Ministero  delle
infrastrutture e trasporti, ove  occorra  in  avvalimento  e  con  il
supporto delle Amministrazioni  interessate.  L'Agenzia  del  Demanio
promuove forme  di  razionalizzazione  e  di  coordinamento  tra  gli
interventi, anche tra  piu'  Amministrazioni,  al  fine  di  favorire
economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi. 
  9. Concorrono altresi' al raggiungimento  dell'obiettivo  annuo  di
cui al comma 1,  le  misure  organizzative  e  comportamentali  degli
occupanti volte a ridurre il consumo  energetico,  che  le  pubbliche
amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare  con
le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio  2012,
n. 52. 
  10. Le pubbliche  amministrazioni  centrali,  comprese  quelle  che
hanno nella propria disponibilita' gli immobili di cui  al  comma  6,
che  procedono  alla  realizzazione  di  interventi   di   efficienza
energetica  sul  loro  patrimonio  edilizio  o  di   sostituzione   e
razionalizzazione degli spazi, al di fuori del programma  di  cui  al
presente articolo, ne danno comunicazione ai soggetti di cui al comma
2. Le  stesse  pubbliche  amministrazioni  comunicano,  altresi',  le
misure in corso o programmate per il recupero e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico. 
  11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel  programma
di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali  di  cui  al
comma 3 favoriscono  il  ricorso  allo  strumento  del  finanziamento
tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire
tramite l'intervento di una o piu' ESCO. 
  12. Le risorse del fondo di  cui  all'articolo  22,  comma  4,  del
decreto  legislativo  3  marzo   2011,   n.   28,   come   modificato
dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
n. 192, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate  ad  apposito  capitolo  dello
stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  nei
medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di cui
al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore  elettrico
provvede al versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  degli
importi indicati al primo  periodo,  a  valere  sulle  disponibilita'
giacenti sul conto corrente bancario  intestato  al  predetto  Fondo,
entro 30 giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per
l'importo relativo al 2014 ed entro il  31  marzo  per  il  2015.  Lo
stesso stanziamento puo' essere integrato: 
    a) fino a 25 milioni di euro annui per il  periodo  2015-2020,  a
valere  sulle  risorse  annualmente  confluite  nel  fondo   di   cui
all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.
28,  secondo  le  modalita'  di  cui  al   presente   comma,   previa
determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
    b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30  milioni
di euro annui per il periodo  2015-2020  a  valere  sulla  quota  dei
proventi annui delle aste delle quote di  emissione  di  CO2  di  cui
all'articolo 19  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,
destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalita'  e  nei
limiti di cui ai commi  3  e  6  dello  stesso  articolo  19,  previa
verifica dell'entita' dei proventi disponibili  annualmente  e  nella
misura del 50  per  cento  a  carico  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e  del  restante  50  per  cento  a  carico  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. 
  13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate  con  le
risorse gia' derivanti dagli strumenti di incentivazione  comunitari,
nazionali e locali dedicati all'efficienza  energetica  nell'edilizia
pubblica e con risorse dei  Ministeri  interessati,  sono  utilizzate
anche per la copertura delle spese derivanti dalla  realizzazione  di
diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli  interventi  di
miglioramento dell'efficienza energetica di cui al presente articolo,
eventualmente  non  eseguite  dall'ENEA   e   dal   GSE   nell'ambito
dell'attivita' d'istituto. 
  14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3,  anche
avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il 31 dicembre di ogni anno
a  decorrere  dal  2015,  predispongono  e  comunicano  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al  Ministero
delle infrastrutture  e  trasporti,  all'Agenzia  del  demanio  e  al
Ministero  dello  sviluppo  economico  un  rapporto  sullo  stato  di
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 
  15. Le imprese che effettuano la fornitura di  energia  per  utenze
intestate  a  una  pubblica   amministrazione   centrale   comunicano
all'ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31
gennaio di ciascun anno, i consumi  annuali,  suddivisi  per  vettore
energetico, di ognuna  delle  suddette  utenze  e  relativi  all'anno
precedente. L'ENEA, entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, rende disponibile un portale informatico per  l'inserimento
delle informazioni di  cui  al  presente  comma  e  ne  da  opportuna
informazione sul suo sito istituzionale. 
  16. Le  Regioni  e  gli  enti  locali  nell'ambito  dei  rispettivi
strumenti  di  programmazione  energetica,  in  maniera   coordinata,
concorrono  al  raggiungimento  dell'obiettivo   nazionale   di   cui
all'articolo 3, comma 1, attraverso l'approvazione: 
    a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico  e  di
efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare
degli immobili di proprieta' dello Stato di cui al presente articolo; 
    b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema
di  gestione  dell'energia,  comprese  le  diagnosi  energetiche,  il
ricorso alle  ESCO  e  ai  contratti  di  rendimento  energetico  per
finanziare  le  riqualificazioni  energetiche   degli   immobili   di
proprieta' pubblica e  migliorare  l'efficienza  energetica  a  lungo
termine. 
  17. Le imprese che effettuano la fornitura di  energia  per  utenze
intestate  a  una  pubblica  amministrazione  locale,  su   specifica
richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata,  comunicano
alla stessa, i consumi annuali,  suddivisi  per  vettore  energetico,
delle utenze oggetto della richiesta. La suddetta richiesta  contiene
i riferimenti delle utenze e  i  relativi  codici  di  fornitura.  Le
Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili  le  informazioni
di cui al presente comma sui propri siti istituzionali. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per i riferimenti normativi alla  direttiva  2012/27/UE
          si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo  19
          agosto 2005, n. 192, cosi' recita: 
              "Art. 6. (Attestato di prestazione energetica, rilascio
          e affissione). 
              1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   l'attestato    di    prestazione
          energetica degli edifici e' rilasciato per gli edifici o le
          unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un  nuovo
          locatario e per  gli  edifici  indicati  al  comma  6.  Gli
          edifici  di  nuova  costruzione  e  quelli   sottoposti   a
          ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di
          prestazione energetica prima del rilascio  del  certificato
          di agibilita'. Nel caso di nuovo edificio,  l'attestato  e'
          prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della
          costruzione   o   societa'   di   costruzione   che   opera
          direttamente. Nel caso di  attestazione  della  prestazione
          degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto,
          l'attestato   e'   prodotto   a   cura   del   proprietario
          dell'immobile. 
              2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili  a
          titolo gratuito o di nuova locazione di  edifici  o  unita'
          immobiliari, ove l'edificio o  l'unita'  non  ne  sia  gia'
          dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di
          prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i  casi,
          il proprietario deve  rendere  disponibile  l'attestato  di
          prestazione energetica al potenziale acquirente o al  nuovo
          locatario   all'avvio   delle   rispettive   trattative   e
          consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita  o
          locazione di un edificio prima della  sua  costruzione,  il
          venditore  o  locatario  fornisce  evidenza  della   futura
          prestazione energetica dell'edificio e produce  l'attestato
          di  prestazione  energetica  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta di rilascio del certificato di agibilita'. 
              3. Nei contratti di  compravendita  immobiliare,  negli
          atti di trasferimento di immobili a titolo  oneroso  e  nei
          nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita'
          immobiliari soggetti a registrazione e'  inserita  apposita
          clausola  con  la  quale  l'acquirente  o   il   conduttore
          dichiarano  di  aver  ricevuto   le   informazioni   e   la
          documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine  alla
          attestazione della prestazione  energetica  degli  edifici;
          copia dell'attestato di prestazione energetica deve  essere
          altresi' allegata al contratto,  tranne  che  nei  casi  di
          locazione di singole unita' immobiliari. In caso di  omessa
          dichiarazione o  allegazione,  se  dovuta,  le  parti  sono
          soggette al pagamento, in solido e in parti  uguali,  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  3.000  a  euro
          18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a  euro  4.000  per  i
          contratti di locazione di singole unita' immobiliari e,  se
          la durata della locazione non eccede i tre  anni,  essa  e'
          ridotta   alla   meta'.   Il   pagamento   della   sanzione
          amministrativa  non   esenta   comunque   dall'obbligo   di
          presentare la dichiarazione o la  copia  dell'attestato  di
          prestazione   energetica   entro   quarantacinque   giorni.
          L'accertamento e la  contestazione  della  violazione  sono
          svolti  dalla  Guardia  di  Finanza   o,   all'atto   della
          registrazione di uno dei contratti  previsti  dal  presente
          comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai  fini  dell'ulteriore
          corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.  17
          della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              4. L'attestazione  della  prestazione  energetica  puo'
          riferirsi a una o piu' unita' immobiliari facenti parte  di
          un  medesimo  edificio.   L'attestazione   di   prestazione
          energetica riferita a piu' unita' immobiliari  puo'  essere
          prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione
          d'uso, la medesima  situazione  al  contorno,  il  medesimo
          orientamento e  la  medesima  geometria  e  siano  servite,
          qualora presente, dal medesimo impianto  termico  destinato
          alla climatizzazione invernale  e,  qualora  presente,  dal
          medesimo sistema di climatizzazione estiva. 
              5. L'attestato di  prestazione  energetica  di  cui  al
          comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni  a
          partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento
          di ristrutturazione o  riqualificazione  che  modifichi  la
          classe energetica dell'edificio o dell'unita'  immobiliare.
          La validita' temporale massima e' subordinata  al  rispetto
          delle  prescrizioni  per  le  operazioni  di  controllo  di
          efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in
          particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali
          necessita' di adeguamento, previste dai regolamenti di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
          n. 74, e al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto  di  dette
          disposizioni, l'attestato di prestazione energetica  decade
          il 31 dicembre dell'anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          prevista la prima scadenza non rispettata per  le  predette
          operazioni di controllo di efficienza  energetica.  A  tali
          fini, i libretti di impianto previsti dai  decreti  di  cui
          all'art.  4,  comma  1,  lettera  b),  sono  allegati,   in
          originale  o  in  copia,   all'attestato   di   prestazione
          energetica. 
              6.  Nel  caso  di  edifici  utilizzati   da   pubbliche
          amministrazioni e aperti al pubblico con  superficie  utile
          totale superiore a 500 m2, ove l'edificio non ne  sia  gia'
          dotato, e' fatto obbligo  al  proprietario  o  al  soggetto
          responsabile della gestione,  di  produrre  l'attestato  di
          prestazione energetica entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in  vigore  della  presente  disposizione  e  di
          affiggere  l'attestato  di   prestazione   energetica   con
          evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo
          chiaramente visibile al pubblico. A partire  dal  9  luglio
          2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, e' abbassata a  250
          m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli
          enti proprietari di cui all'art. 3 della legge  11  gennaio
          1996, n. 23. 
              6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'art.  22,  comma
          4,  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  e'
          utilizzato entro i limiti delle risorse  del  fondo  stesso
          anche  per  la  copertura   delle   spese   relative   alla
          certificazione energetica e  agli  adeguamenti  di  cui  al
          comma 6 del presente articolo. 
              7. Per gli edifici aperti al pubblico,  con  superficie
          utile totale superiore a 500 m²,  per  i  quali  sia  stato
          rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui  ai
          commi 1 e  2,  e'  fatto  obbligo,  al  proprietario  o  al
          soggetto responsabile della gestione dell'edificio  stesso,
          di  affiggere  con  evidenza  tale  attestato  all'ingresso
          dell'edificio o in  altro  luogo  chiaramente  visibile  al
          pubblico. 
              8. Nel caso di offerta di vendita o  di  locazione,  ad
          eccezione  delle  locazioni  degli   edifici   residenziali
          utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i  corrispondenti
          annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione  commerciali
          riportano   gli   indici    di    prestazione    energetica
          dell'involucro  e  globale  dell'edificio   o   dell'unita'
          immobiliare e la classe energetica corrispondente. 
              9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi  alla
          gestione degli impianti termici o di climatizzazione  degli
          edifici pubblici, o nei quali figura  come  committente  un
          soggetto  pubblico,  devono  prevedere  la  predisposizione
          dell'attestato di prestazione  energetica  dell'edificio  o
          dell'unita' immobiliare interessati. 
              10. L'obbligo di dotare l'edificio di un  attestato  di
          prestazione energetica viene meno ove sia gia'  disponibile
          un   attestato   in   corso   di   validita',    rilasciato
          conformemente alla direttiva 2002/91/CE. 
              11. L'attestato di  qualificazione  energetica,  al  di
          fuori  di  quanto  previsto  all'art.  8,   comma   2,   e'
          facoltativo ed e' predisposto al fine  di  semplificare  il
          successivo   rilascio   dell'attestato    di    prestazione
          energetica. A  tale  fine,  l'attestato  di  qualificazione
          energetica  comprende  anche  l'indicazione  di   possibili
          interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e  la
          classe  di  appartenenza   dell'edificio,   o   dell'unita'
          immobiliare, in  relazione  al  sistema  di  certificazione
          energetica in  vigore,  nonche'  i  possibili  passaggi  di
          classe  a  seguito  della  eventuale  realizzazione   degli
          interventi  stessi.  L'estensore  provvede  ad  evidenziare
          opportunamente  sul  frontespizio  del  documento  che   il
          medesimo   non   costituisce   attestato   di   prestazione
          energetica dell'edificio, ai sensi  del  presente  decreto,
          nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e'  stato  il  suo
          ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 
              12. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
          di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti
          e per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
          d'intesa con la  Conferenza  unificata,  sentito  il  CNCU,
          avvalendosi delle metodologie di  calcolo  definite  con  i
          decreti di cui all'art. 4, e' predisposto l'adeguamento del
          decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  26  giugno
          2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  158  del  10
          luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: 
              a)   la   previsione   di   metodologie   di    calcolo
          semplificate,  da  rendere  disponibili  per  gli   edifici
          caratterizzati  da   ridotte   dimensioni   e   prestazioni
          energetiche di modesta qualita', finalizzate  a  ridurre  i
          costi a carico dei cittadini; 
              b)  la  definizione  di  un  attestato  di  prestazione
          energetica   che   comprende   tutti   i   dati    relativi
          all'efficienza energetica dell'edificio che  consentano  ai
          cittadini di valutare e confrontare  edifici  diversi.  Tra
          tali dati sono obbligatori: 
              1) la prestazione energetica globale dell'edificio  sia
          in termini  di  energia  primaria  totale  che  di  energia
          primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 
              2) la classe energetica determinata attraverso l'indice
          di prestazione energetica globale  dell'edificio,  espresso
          in energia primaria non rinnovabile; 
              3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere  i
          consumi   energetici   per   il    riscaldamento    e    il
          raffrescamento,  attraverso  gli  indici   di   prestazione
          termica utile per la climatizzazione  invernale  ed  estiva
          dell'edificio; 
              4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
          efficienza energetica vigenti a norma di legge; 
              5) le emissioni di anidride carbonica; 
              6) l'energia esportata; 
              7)   le   raccomandazioni    per    il    miglioramento
          dell'efficienza energetica dell'edificio  con  le  proposte
          degli  interventi  piu'  significativi  ed   economicamente
          convenienti,  separando  la  previsione  di  interventi  di
          ristrutturazione importanti da quelli  di  riqualificazione
          energetica; 
              8) le informazioni  correlate  al  miglioramento  della
          prestazione  energetica,  quali  diagnosi  e  incentivi  di
          carattere finanziario; 
              c) la definizione di uno schema di annuncio di  vendita
          o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che
          renda uniformi le informazioni  sulla  qualita'  energetica
          degli edifici fornite ai cittadini; 
              d) la definizione di un sistema informativo comune  per
          tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per
          le  regioni  e  le  province  autonome,  che  comprenda  la
          gestione di un catasto degli edifici,  degli  attestati  di
          prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.". 
              Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002,  n.  137)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.. 
              Il testo dell'art. 14 del decreto-legge 7 maggio  1992,
          n. 52, (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
          spesa pubblica.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8
          maggio 2012, n. 106, cosi' recita: 
              "Art. 14. (Misure in tema di riduzione dei  consumi  di
          energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia) 
              1. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, sulla base delle indicazioni fornite  dall'Agenzia
          del demanio, adottano misure  finalizzate  al  contenimento
          dei consumi di  energia  e  all'efficientamento  degli  usi
          finali  della  stessa,  anche  attraverso  il  ricorso   ai
          contratti  di  servizio  energia  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,  e  al
          decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e  anche  nelle
          forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui
          all'art. 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  L'affidamento  della
          gestione dei servizi energetici di cui  al  presente  comma
          deve  avvenire  con  gara  a  evidenza  pubblica,  con   le
          modalita' di cui all'art. 15  del  decreto  legislativo  30
          maggio 2008, n. 115.". 
              Il testo dell'art. 22, comma 4, del decreto legislativo
          3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva  2009/28/CE
          sulla   promozione   dell'uso   dell'energia    da    fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, SO, cosi' recita: 
              "Art.  22.   (Sviluppo   dell'infrastruttura   per   il
          teleriscaldamento e il teleraffrescamento) 
              1. Le  infrastrutture  destinate  all'installazione  di
          reti di distribuzione di energia da fonti  rinnovabili  per
          il riscaldamento e il  raffrescamento  sono  assimilate  ad
          ogni effetto, esclusa la disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto, alle opere  di  urbanizzazione  primaria  di  cui
          all'art. 16, comma 7,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  nei  casi  e   alle
          condizioni definite con il decreto di cui al comma 5. 
              2. In sede di  pianificazione  e  progettazione,  anche
          finalizzate  a  ristrutturazioni  di   aree   residenziali,
          industriali o commerciali, nonche'  di  strade,  fognature,
          reti idriche, reti di distribuzione dell'energia  elettrica
          e del  gas  e  reti  per  le  telecomunicazioni,  i  Comuni
          verificano la disponibilita' di soggetti terzi a  integrare
          apparecchiature e  sistemi  di  produzione  e  utilizzo  di
          energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento
          e  teleraffrescamento,  anche  alimentate  da   fonti   non
          rinnovabili. 
              3. Al fine di valorizzare le  ricadute  dell'azione  di
          pianificazione e verifica di cui al comma 2, i  Comuni  con
          popolazione superiore a  50.000  abitanti  definiscono,  in
          coordinamento con le Province e in  coerenza  con  i  Piani
          energetici  regionali,  specifici  Piani  di  sviluppo  del
          teleriscaldamento  e   del   teleraffrescamento   volti   a
          incrementare  l'utilizzo  dell'energia  prodotta  anche  da
          fonti rinnovabili. I Comuni  con  popolazione  inferiore  a
          50.000 abitanti possono definire i Piani di cui al  periodo
          precedente,   anche   in   forma   associata,   avvalendosi
          dell'azione di coordinamento esercitata dalle Province. 
              4. E' istituito  presso  la  Cassa  conguaglio  per  il
          settore elettrico un fondo di  garanzia  a  sostegno  della
          realizzazione di reti di teleriscaldamento,  alimentato  da
          un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a
          0,05  ceuro/Sm3,  posto  a  carico  dei   clienti   finali.
          L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina  le
          modalita'  di  applicazione   e   raccolta   del   suddetto
          corrispettivo. 
              5. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  unificata,  sono  definite  le   modalita'   di
          gestione e accesso del fondo di cui al comma 4, nonche'  le
          modalita' per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1  e
          2, tenendo conto: 
              a) della disponibilita' di biomasse agroforestali nelle
          diverse regioni, ovvero nelle diverse  sub-aree  o  bacini,
          ove   individuati   dalla   pianificazione   regionale    o
          sub-regionale; 
              b)  delle  previsioni  dei  piani  regionali   per   il
          trattamento dei rifiuti e in particolare degli impianti  di
          valorizzazione energetica  a  valle  della  riduzione,  del
          riuso e della raccolta differenziata,  nel  rispetto  della
          gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti; 
              c)  della  disponibilita'  di  biomasse  di  scarto  in
          distretti agricoli e industriali; 
              d) della fattibilita' tecnica ed economica di  reti  di
          trasporto di calore geotermico; 
              e) della presenza di impianti e  progetti  di  impianti
          operanti o operabili in cogenerazione; 
              f)  della   distanza   dei   territori   da   reti   di
          teleriscaldamento esistenti.". 
              Il testo dell'art. 4-ter  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva  2002/91/CE
          relativa   al   rendimento    energetico    nell'edilizia),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2005,  n.
          222, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 4-ter. Strumenti finanziari e  superamento  delle
          barriere di mercato. 
              1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni  e
          dagli enti locali per  promuovere  l'efficienza  energetica
          degli edifici, a qualsiasi titolo previsti,  sono  concessi
          nel rispetto di requisiti di  efficienza  commisurati  alla
          tipologia, al  tipo  di  utilizzo  e  contesto  in  cui  e'
          inserito l'immobile, nonche' all'entita' dell'intervento. 
              2. Al fine di promuovere la  realizzazione  di  servizi
          energetici  e  di  misure  di  incremento   dell'efficienza
          energetica  degli  edifici  di  proprieta'  pubblica,   con
          particolare  attenzione  agli  edifici  scolastici  e  agli
          ospedali, anche attraverso le ESCO, il ricorso a  forme  di
          partenariato  tra  pubblico  e  privato,  societa'  private
          appositamente costituite o lo strumento  del  finanziamento
          tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'art. 22,  comma
          4,  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  e'
          utilizzato anche per il  sostegno  della  realizzazione  di
          progetti  di   miglioramento   dell'efficienza   energetica
          nell'edilizia pubblica, ivi  inclusa  l'attestazione  della
          prestazione energetica dell'intervento  successiva  a  tale
          realizzazione, entro  i  limiti  delle  risorse  del  fondo
          stesso. La dotazione del fondo e' incrementata attraverso i
          proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di  cui
          all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,
          destinati  ai  progetti   energetico-ambientali,   con   le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          art. 19. Con il decreto di cui all'art. 22,  comma  5,  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono  definite  le
          modalita' di gestione e accesso del fondo stesso. 
              3.  L'Agenzia  nazionale  per  le   nuove   tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro
          90 giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il
          miglioramento  del  rendimento  energetico   dell'edificio,
          analogo al contratto di rendimento energetico europeo  EPC,
          che  individui  e  misuri  gli  elementi  a  garanzia   del
          risultato  e  che   promuova   la   finanziabilita'   delle
          iniziative, sulla base del  modello  contrattuale  previsto
          all'art. 7,  comma  12,  del  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 28 dicembre 2012,  recante  disposizioni
          in materia di incentivazione della  produzione  di  energia
          termica da fonti rinnovabili ed  interventi  di  efficienza
          energetica   di   piccole   dimensioni,   pubblicato    nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  1  del  2
          gennaio 2013. 
              4.  Entro  il  31  dicembre  2013  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, sentito il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  la  Conferenza
          unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a
          favorire  l'efficienza  energetica  negli  edifici   e   la
          transizione verso gli edifici a energia  quasi  zero.  Tale
          elenco  e'  aggiornato  ogni  tre  anni  e   inviato   alla
          Commissione nell'ambito del Piano  d'azione  nazionale  per
          l'efficienza energetica di cui all'art.  24,  paragrafo  2,
          della direttiva 2012/27/UE.". 
              Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 13  marzo
          2013, n. 30  (Attuazione  della  direttiva  2009/29/CE  che
          modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
          estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di
          emissione  di  gas  a  effetto  serra),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2013, n. 79, cosi' recita: 
              "Art. 19. (Messa all'asta delle quote) 
              1.  La  messa  all'asta  della   quantita'   di   quote
          determinata con decisione  della  Commissione  europea,  ai
          sensi  dell'art.   10,   paragrafo   2,   della   direttiva
          2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle  aste.  A
          tale fine il GSE svolge il ruolo  di  responsabile  per  il
          collocamento di cui al regolamento sulle  aste  e  pone  in
          essere  a  questo  scopo  tutte  le  attivita'  necessarie,
          propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi  incluse  quelle
          finalizzate  a  consentire  alla  Piattaforma   d'Asta   di
          trattenere le  risorse  necessarie  per  il  pagamento  del
          Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e
          agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti. 
              2. I proventi delle aste sono  versati  al  GSE  in  un
          apposito conto corrente dedicato "Trans-European  Automated
          Real-time  Gross  Settlement   Express   Transfer   System"
          ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed  i
          relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso
          presso la Tesoreria dello Stato, intestato al  Dipartimento
          del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  5,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
          destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
          sensi e per gli effetti della direttiva  2009/29/CE,  degli
          stati di previsione interessati. Le somme di cui  al  primo
          ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte  a
          gestione separata e non sono pignorabili. 
              3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
          provvede,  previa   verifica   dell'entita'   delle   quote
          restituite e dei corrispondenti  proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
          il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
          delle aste, nella misura del 70  per  cento  a  favore  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e del 30  per  cento  a  favore  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              4.   Un'apposita   convenzione   fra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di "responsabile del  collocamento",  in  coerenza
          con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa  la  gestione
          del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
          provvede a valere sui proventi  delle  aste  ai  sensi  del
          comma 6, lettera i). 
              5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
          aste e' riassegnato con i decreti di  cui  al  comma  3  ad
          apposito capitolo di spesa  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  ai  fini  di  cui  al  comma  5,  art.  2,  del
          decreto-legge  20  maggio  2010,  n.  72,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio  2010,  n.  111,  sino
          alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, art.  2,
          del citato decreto-legge n. 72 del 2010.  I  crediti  degli
          aventi diritto  di  cui  al  citato  comma  3  dell'art.  2
          verranno liquidati entro l'anno 2015. Dall'anno 2016  detti
          proventi sono riassegnati, ai sensi dell'art. 25, comma  1,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  al
          Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'art. 2, comma
          1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432. 
              6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il  50  per
          cento dei proventi delle singole  aste  e'  destinato  alle
          seguenti attivita'  per  misure  aggiuntive  rispetto  agli
          oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza
          pubblica dalla normativa vigente alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
              a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,  anche
          contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e
          le energie rinnovabili e al  Fondo  di  adattamento,  cosi'
          come  reso  operativo  dalla  conferenza  di   Poznan   sui
          cambiamenti  climatici  (COP  14  e  COP/MOP  4),  favorire
          l'adattamento agli  impatti  dei  cambiamenti  climatici  e
          finanziare attivita' di ricerca e di  sviluppo  e  progetti
          dimostrativi  volti  all'abbattimento  delle  emissioni   e
          all'adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  compresa   la
          partecipazione alle iniziative realizzate  nell'ambito  del
          Piano strategico europeo per le  tecnologie  energetiche  e
          delle piattaforme tecnologiche europee; 
              b)  sviluppare  le  energie  rinnovabili  al  fine   di
          rispettare l'impegno comunitario di utilizzare  il  20  per
          cento di energia rinnovabile entro  il  2020  e  sviluppare
          altre tecnologie che contribuiscano alla transizione  verso
          un'economia  a  basse  emissioni  di  carbonio   sicura   e
          sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
          incrementare l'efficienza energetica del 20 per  cento  per
          il 2020; 
              c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione  e
          ad accrescere  l'afforestazione  e  la  riforestazione  nei
          Paesi in via di sviluppo che avranno  ratificato  l'accordo
          internazionale  sui   cambiamenti   climatici,   trasferire
          tecnologie e favorire l'adattamento  agli  effetti  avversi
          del cambiamento climatico in tali Paesi; 
              d) favorire il sequestro  mediante  silvicoltura  nella
          Comunita'; 
              e) incentivare la cattura  e  lo  stoccaggio  geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
              f) incoraggiare il passaggio a modalita'  di  trasporto
          pubblico a basse emissioni; 
              g) finanziare la ricerca e lo sviluppo  dell'efficienza
          energetica  e   delle   tecnologie   pulite   nei   settori
          disciplinati dal presente decreto; 
              h) favorire misure  intese  ad  aumentare  l'efficienza
          energetica e l'isolamento delle abitazioni o a  fornire  un
          sostegno  finanziario  per  affrontare   le   problematiche
          sociali dei nuclei a reddito medio-basso; 
              i) coprire le spese amministrative connesse al  sistema
          per lo scambio di quote di  emissioni  di  gas  ad  effetto
          serra nella Comunita' istituito ai  sensi  della  direttiva
          2003/87/CE,  diverse  dai  costi  di  cui  alla   direttiva
          2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'art. 41. 
              7.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  presentano,   a   norma   della   decisione   n.
          280/2004/CE,  alla  Commissione   europea   una   relazione
          sull'utilizzo dei  proventi  e  sulle  azioni  adottate  in
          conformita' con il comma 5. 
              8. Al fine di consentire alla  Commissione  europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'art.  10,  comma  5,  della
          direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
          alla  Commissione  europea  ogni  informazione   pertinente
          almeno  due  mesi   prima   l'approvazione   della   citata
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza di cui al regolamento aste, il  Comitato  puo'
          richiedere  le  informazioni  necessarie  alla   Segreteria
          tecnica ed  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.".