Art. 6 Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali 1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato 1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalita' con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi. 2. L'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto qualora l'acquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le «specifiche tecniche» e le «clausole contrattuali» indicate nei «Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)». 3. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo. 4. E' ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 qualora tale previsione non sia coerente con le valutazioni di costo-efficacia, fattibilita' economica e idoneita' tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici ed economici a sostegno della deroga sono precisati e motivati nei documenti di gara. In materia di immobili, e' ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora l'acquisto sia finalizzato a: a) intraprendere una ristrutturazione importante o una demolizione; b) salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente protetto in virtu' dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico. 5. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle forze armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attivita' delle forze armate. In ogni caso, l'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 6. Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto contestuale di un insieme di prodotti, la valutazione dell'efficienza energetica globale di tale insieme costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla valutazione dell'efficienza energetica dei singoli prodotti che costituiscono l'intera fornitura. 7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, individuano, al proprio interno, uno o piu' soggetti responsabili dell'attuazione degli obblighi suddetti. 8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute nel presente articolo. Tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo. 9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.
Note all'art. 6: Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100 S.O., cosi' recita: "Art. 28. (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria (artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005) 1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'art. 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti: a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV; b) 211.000 euro, b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV; b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B; c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.". Il testo del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.