Art. 15 
 
 
                          Compiti delle DIL 
 
  1. Le DIL esercitano le competenze riservate allo  Stato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23  dicembre  1997,
n. 469, provvedendo in particolare: 
  a. al coordinamento  dell'attivita'  di  vigilanza  in  materia  di
lavoro e legislazione sociale ai sensi  del  decreto  legislativo  23
aprile 2004, n. 124; 
  b. allo sviluppo, in attuazione di quanto previsto al comma 1,  dei
rapporti con il sistema delle regioni e degli  enti  locali  e  degli
altri organismi per  la  realizzazione  di  interventi  sinergici  in
materia di mercato del  lavoro,  politiche  del  lavoro,  nonche'  di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
  c.  alla  programmazione  ed  al  coordinamento   delle   attivita'
operative, nell'ambito territoriale di competenza; 
  d.   alla   programmazione   economico    finanziaria    attraverso
l'elaborazione dei piani attuativi di intervento, alla gestione delle
risorse finanziarie e strumentali alla gestione amministrativa  delle
risorse umane; 
  e. a fornire linee  di  indirizzo  uniformante,  contribuendo  alla
definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro  e  dei
livelli di servizio: 
  i.  monitorando  il  livello  di   trasparenza   ed   imparzialita'
dell'azione istituzionale,  e  dell'attuazione  delle  politiche  del
lavoro e delle politiche sociali; 
  ii. supportando le analisi del mercato del lavoro; 
  iii. monitorando gli indicatori di contesto. 
  2.  Le  DIL  svolgono,  altresi',  funzioni  di  coordinamento  nei
confronti dei soggetti istituzionali dei  singoli  livelli  regionali
presenti nell'ambito interregionale di competenza. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta l'articolo 1, del decreto  legislativo  23
          dicembre 1997, n. 46 (Conferimento alle regioni e agli enti
          locali di funzioni e compiti  in  materia  di  mercato  del
          lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997,  n.
          59): 
              "Art. 1. Oggetto. 
              1.   Il   presente   decreto   disciplina   ai    sensi
          dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997,  n.  59  ,  come
          modificata  dalla  legge  15  maggio  1997,  n.  127  ,  il
          conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni
          e compiti relativi al collocamento e alle politiche  attive
          del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di  indirizzo,
          promozione e coordinamento dello Stato. 
              2. Resta salva l'ulteriore attuazione della  delega  di
          cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n.  59  del
          1997,  relativamente  alle  materie   di   competenza   del
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale   non
          interessate dal presente decreto. 
              3. In riferimento alle  materie  di  cui  al  comma  1,
          costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli
          articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1,  lettera  a),  della
          citata legge n. 59 del 1997: 
                a) vigilanza in materia  di  lavoro,  dei  flussi  di
          entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea,
          nonche'  procedimenti  di  autorizzazione   per   attivita'
          lavorativa all'estero; 
                b)  conciliazione  delle   controversie   di   lavoro
          individuali e plurime; 
                c)  risoluzione  delle  controversie  collettive   di
          rilevanza pluriregionale; 
                d) conduzione coordinata  ed  integrata  del  Sistema
          informativo lavoro secondo  quanto  previsto  dall'articolo
          11; 
                e)  raccordo  con  gli  organismi  internazionali   e
          coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.". 
              - Il testo del citato decreto legislativo, n.  124  del
          2004 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004,
          n. 110.