Art. 15 Compiti delle DIL 1. Le DIL esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, provvedendo in particolare: a. al coordinamento dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; b. allo sviluppo, in attuazione di quanto previsto al comma 1, dei rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di mercato del lavoro, politiche del lavoro, nonche' di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; c. alla programmazione ed al coordinamento delle attivita' operative, nell'ambito territoriale di competenza; d. alla programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento, alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali alla gestione amministrativa delle risorse umane; e. a fornire linee di indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio: i. monitorando il livello di trasparenza ed imparzialita' dell'azione istituzionale, e dell'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali; ii. supportando le analisi del mercato del lavoro; iii. monitorando gli indicatori di contesto. 2. Le DIL svolgono, altresi', funzioni di coordinamento nei confronti dei soggetti istituzionali dei singoli livelli regionali presenti nell'ambito interregionale di competenza.
Note all'art. 15: - Si riporta l'articolo 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 46 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 1. Oggetto. 1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 , il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato. 2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto. 3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997: a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonche' procedimenti di autorizzazione per attivita' lavorativa all'estero; b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime; c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11; e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.". - Il testo del citato decreto legislativo, n. 124 del 2004 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.