Art. 16 
 
 
                          Compiti delle DTL 
 
  1. Le DTL sono preposte all'esercizio delle funzioni  istituzionali
operative del Ministero e, nell'ambito delle  attribuzioni  riservate
dalla normativa vigente, esercitando, in particolare, le funzioni di: 
    a. coordinamento e razionalizzazione dell'attivita' di  vigilanza
ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; 
    b. vigilanza e regolazione in  materia  di  lavoro,  legislazione
sociale e strumenti di sostegno al reddito; 
    c.  tutela,  anche  civilistica,  delle  condizioni  di   lavoro,
prevenzione, promozione e informazione per la  corretta  applicazione
della normativa lavoristica e previdenziale; 
    d. vigilanza sull'applicazione  della  normativa  in  materia  di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi  dell'articolo  13,
comma 2, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  autorita'
territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17  e  18
della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,   la   fondatezza   degli
accertamenti svolti dagli organi  addetti,  di  cui  all'articolo  13
della medesima legge; 
    e. controllo sull'osservanza delle  disposizioni  rientranti  nei
compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione  e'
prevista la sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  di
denaro; 
    f. mediazione delle controversie di lavoro; 
    g. certificazione dei contratti di lavoro; 
    h. gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo del citato decreto  legislativo  n.  124
          del 2004, si vedano note all'articolo 15. 
              - Si riporta  l'articolo  13,  comma.  2,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
              "Art. 13. Vigilanza. 
              2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
          attribuite  dalla   legislazione   vigente   al   personale
          ispettivo del Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute
          e sicurezza dei lavoratori di cui all'  articolo  35  della
          legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale  esercita
          l'attivita'   di    vigilanza    sull'applicazione    della
          legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
          lavoro   nelle   seguenti   attivita',   nel   quadro   del
          coordinamento territoriale di cui all' articolo 7: 
                a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di
          genio civile e piu' in particolare lavori  di  costruzione,
          manutenzione,  riparazione,  demolizione,  conservazione  e
          risanamento di opere fisse,  permanenti  o  temporanee,  in
          muratura e in cemento armato, opere stradali,  ferroviarie,
          idrauliche,  scavi,  montaggio  e  smontaggio  di  elementi
          prefabbricati; lavori  in  sotterraneo  e  gallerie,  anche
          comportanti l'impiego di esplosivi; 
                b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori
          subacquei; 
                c) ulteriori attivita' lavorative comportanti  rischi
          particolarmente  elevati,  individuate  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5
          e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, in relazione alle quali il personale  ispettivo
          del Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
          sociali svolge  attivita'  di  vigilanza  sull'applicazione
          della legislazione in materia di  salute  e  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro, informandone preventivamente il  servizio
          di prevenzione e sicurezza  dell'Azienda  sanitaria  locale
          competente per territorio..". 
              - Si riportano gli articoli 13, 17 e 18 della legge  24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): 
              "Art. 13. Atti di accertamento. 
              Gli organi addetti al controllo  sull'osservanza  delle
          disposizioni per la cui violazione e' prevista la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di   denaro
          possono, per l'accertamento delle violazioni di  rispettiva
          competenza, assumere informazioni e procedere  a  ispezioni
          di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
          segnaletici, descrittivi e  fotografici  e  ad  ogni  altra
          operazione tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti." 
              "Art. 17. Obbligo del rapporto. 
              Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
          ridotta, il funzionario o  l'agente  che  ha  accertato  la
          violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista  nell'art.
          24, deve presentare rapporto, con la prova  delle  eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del d.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza.". 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.". 
              "Art. 18. Ordinanza-ingiunzione. 
              Entro il termine di  trenta  giorni  dalla  data  della
          contestazione  o  notificazione   della   violazione,   gli
          interessati possono far pervenire all'autorita'  competente
          a  ricevere  il  rapporto  a  norma  dell'art.  17  scritti
          difensivi e documenti e possono chiedere di essere  sentiti
          dalla medesima autorita'. 
              L'autorita' competente, sentiti  gli  interessati,  ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene fondato l'accertamento,  determina,  con  ordinanza
          motivata, la somma dovuta per la violazione e  ne  ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione  ed  alle  persone   che   vi   sono   obbligate
          solidalmente;  altrimenti  emette  ordinanza  motivata   di
          archiviazione  degli   atti   comunicandola   integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto. 
              Con l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta  la
          restituzione, previo pagamento  delle  spese  di  custodia,
          delle cose sequestrate, che non  siano  confiscate  con  lo
          stesso   provvedimento.   La   restituzione   delle    cose
          sequestrate  e'  altresi'  disposta  con   l'ordinanza   di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. 
              Il pagamento e' effettuato all'ufficio del  registro  o
          al diverso ufficio  indicato  nella  ordinanza-ingiunzione,
          entro il termine di trenta giorni  dalla  notificazione  di
          detto  provvedimento,   eseguita   nelle   forme   previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha  ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. 
              Il termine per il pagamento e' di  sessanta  giorni  se
          l'interessato risiede all'estero. 
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita  dall'ufficio  che  adotta  l'atto,   secondo   le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. 
              L'ordinanza-ingiunzione costituisce  titolo  esecutivo.
          Tuttavia  l'ordinanza  che  dispone  la  confisca   diventa
          esecutiva  dopo  il  decorso  del  termine   per   proporre
          opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e'  proposta,
          con il passaggio in giudicato della sentenza con  la  quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene dichiarata inammissibile l'opposizione o  convalidato
          il  provvedimento  opposto  diviene  inoppugnabile   o   e'
          dichiarato inammissibile il  ricorso  proposto  avverso  la
          stessa.".