Art. 10
Interventi internazionali di emergenza umanitaria
1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi
nell'ambito della CPS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza
delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni
necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 17, anche avvalendosi dei
soggetti di cui al capo VI, che abbiano specifica e comprovata
esperienza in materia, avvalendosi, ove possibile, dei soggetti
operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza.
2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, puo' affidare gli
interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di
emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi
incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie
procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo
soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
e con l'Agenzia di cui all'articolo 17. Resta ferma la disciplina
vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.
152.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio
2005, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 152 e' il seguente:
"Art. 4. Disciplina e potenziamento del Dipartimento
della protezione civile. - 1. Al fine di garantire
l'uniforme determinazione delle politiche di protezione
civile, delle attivita' di coordinamento e dei relativi
poteri di ordinanza, nonche' il conseguenziale, unitario ed
efficace espletamento delle attribuzioni del Servizio
nazionale della protezione civile, e' attribuita, ai sensi
del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, la titolarita' della funzione in
materia di protezione civile al Presidente del Consiglio
dei Ministri che puo' delegarne l'esercizio ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, fatte salve le competenze regionali previste dalla
normativa vigente. Le disposizioni previste dagli articoli
1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5,
6-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero
dell'interno, sono conseguentemente abrogate.
2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del
Ministero degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si
applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento
della protezione civile, per quanto di competenza in
coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli
interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le
ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Al fine di assicurare la migliore efficienza
operativa delle strutture del Dipartimento della protezione
civile, con riferimento alla mobilita' sul territorio,
realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza
degli interventi nei territori interessati da contesti
emergenziali, e' autorizzato, nell'ambito delle
disponibilita' del Fondo per la protezione civile, il
compimento delle necessarie iniziative negoziali per
conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione
al Dipartimento stesso, anche sulla base di ordinanze
emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. Al fine di assicurare la piu' economica gestione dei
propri mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva
contro gli incendi boschivi, anche nella prospettiva di un
ulteriore potenziamento dei programmi concernenti la
sicurezza, il Dipartimento della protezione civile,
salvaguardando le primarie esigenze connesse al piu'
efficace assolvimento del predetto servizio, e' autorizzato
ad assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture
anche di altri Paesi, finalizzate all'utilizzo a titolo
oneroso di tali mezzi in periodi diversi da quello estivo.
Eventuali conseguenti introiti sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati alla pertinente
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".