Art. 4
Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo
1. L'insieme delle attivita' di cooperazione allo sviluppo, rivolte
ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato
«cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)», e' finalizzato al
sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento,
mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e
materiali, e si articola in:
a) iniziative in ambito multilaterale;
b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione
europea;
c) iniziative a dono, di cui all'articolo 7, nell'ambito di
relazioni bilaterali;
d) iniziative finanziate con crediti concessionali;
e) iniziative di partenariato territoriale;
f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
g) contributi ad iniziative della societa' civile di cui al capo
VI.