Art. 5
Iniziative in ambito multilaterale
1. Rientra nell'ambito della CPS la partecipazione anche
finanziaria dell'Italia all'attivita' di organismi internazionali e
al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalita'
di tale partecipazione devono permettere il controllo delle
iniziative, nel rispetto dell'autonomia degli organismi
internazionali stessi.
2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare,
oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni
internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di
cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di
iniziative di cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per la
loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo
caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo
che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive
responsabilita' e le modalita' per i relativi controlli.
3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le
iniziative di CPS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni
e organizzazioni di integrazione regionale.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali
e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione
allo sviluppo e stabilisce l'entita' complessiva dei finanziamenti
annuali erogati a ciascuno di essi. L'Agenzia di cui all'articolo 17
eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa
approvazione del Comitato di cui all'articolo 21.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere
multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse
di detti organismi, nel rispetto delle finalita' e degli indirizzi di
cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12.