Art. 6
Partecipazione ai programmi dell'Unione europea
1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo
sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi
dell'Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee
di programmazione con quelli dell'Unione europea, favorendo la
realizzazione di progetti congiunti.
2. L'Italia contribuisce altresi' all'esecuzione di programmi
europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione
centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui
all'articolo 17.
3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di
programmazione di cui all'articolo 12, il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e' responsabile delle
relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti
finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.
4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di
programmazione di cui all'articolo 12, al Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale sono altresi' attribuite
la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di
sviluppo.