Art. 7
Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali
1. La CPS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale
attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati
interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti
pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le
procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate
tramite l'Agenzia di cui all'articolo 17. Esse devono corrispondere
ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con i
principi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte
dei Paesi partner e del coinvolgimento delle comunita' locali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso
contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner.
Per assicurare la qualita' degli interventi e rafforzare la
responsabilita' dei Paesi partner secondo i principi sull'efficacia
degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni
di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al
mantenimento della stabilita' macroeconomica del Paese partner, la
trasparenza e l'affidabilita' del suo quadro legislativo e
istituzionale e implicano modalita' di controllo sulla correttezza
dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli
accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto
riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni
della societa' civile operanti nei Paesi partner nel campo dei
servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarieta'.