Art. 8
Iniziative di cooperazione con crediti concessionali
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del
Comitato di cui all'articolo 21, su proposta del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle
procedure stabilite dalla presente legge, autorizza la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o
banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di
cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a organizzazioni finanziarie
internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo
fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26
della legge 24 maggio 1977, n. 227.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti
concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi
locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori
inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977,
n. 227 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento
dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi,
all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla
cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale), e' il seguente: "26. Nel quadro della
cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e
sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro
del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro del commercio con l'estero,
puo' autorizzare il Mediocredito centrale a concedere,
anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati,
banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di
sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al
miglioramento della situazione economica e monetaria di
tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a
progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme
di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso
tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati.
Per le operazioni di cui al precedente comma e'
costituito presso il Mediocredito centrale un fondo
rotativo. La dotazione del fondo avverra' con legge,
mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro.".