Art. 10 
 
 
          Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo 
 
  1. Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo: 
    a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale; 
    b) nella persona del legale rappresentante. 
  2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma
1: 
    a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della  UE
o  cittadini  di  un  altro  Stato,  a  condizione  che  quest'ultimo
riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; 
    b) siano iscritti al  registro  delle  imprese  o  al  repertorio
economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali  che
vi  provvederanno  successivamente  all'iscrizione  all'Albo,  o   in
analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto; 
    c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero  di
interdizione  temporanea  dagli  uffici   direttivi   delle   persone
giuridiche e delle imprese; 
    d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche  ai
sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale  e  anche
qualora sia intervenuta l'estinzione di  ogni  effetto  penale  della
stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi: 
      1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle  norme  a
tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute,  le
norme in materia edilizia e in materia urbanistica; 
      2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad  un  anno
per delitti non colposi. 
  Non si tiene conto della  condanna  qualora  siano  decorsi  almeno
dieci anni dalla data  del  passaggio  in  giudicato  della  relativa
sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi  dell'articolo
167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione; 
    e) siano in regola con gli obblighi  relativi  al  pagamento  dei
contributi previdenziali e assistenziali  a  favore  dei  lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza; 
    f) non sussistono nei loro confronti  le  cause  di  divieto,  di
decadenza o  di  sospensione  di  cui  all'articolo  67  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    g) non si trovino, in sede  di  prima  iscrizione,  in  stato  di
liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale
o a qualsiasi altra situazione equivalente  secondo  la  legislazione
straniera; 
    h) siano in possesso dei requisiti  di  idoneita'  tecnica  e  di
capacita' finanziaria di cui al successivo articolo 11; 
    i) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni
nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo. 
  3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d),  e),  f)  e  g)  sono
accertati d'ufficio dalla Sezione regionale o provinciale  attraverso
l'acquisizione di  apposita  certificazione  e  dal  certificato  del
casellario giudiziario. 
  4. Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo
devono nominare, a pena di improcedibilita' della domanda, almeno  un
responsabile  tecnico  in  possesso   dei   requisiti   professionali
stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al  comma  2,
lettere c), d), f) e i). 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi  3-bis
          e 3-quater, i  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'art. 99, quarto comma, del codice penale,  qualora  la
          pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 167 del codice penale: 
              «Art. 167 (Estinzione del reato).  -  Se,  nei  termini
          stabiliti, il condannato non commette  un  delitto,  ovvero
          una contravvenzione della  stessa  indole,  e  adempie  gli
          obblighi impostigli, il reato e' estinto. In tal  caso  non
          ha luogo l'esecuzione delle pene.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  67  del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226  del  28
          settembre 2011, S.O.: 
              «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
          persone alle quali sia stata  applicata  con  provvedimento
          definitivo una delle misure  di  prevenzione  previste  dal
          libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: 
                a)  licenze  o  autorizzazioni  di   polizia   e   di
          commercio; 
                b) concessioni di acque pubbliche e diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
                c) concessioni di costruzione  e  gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
                d) iscrizioni  negli  elenchi  di  appaltatori  o  di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
                e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
          pubblici; 
                f)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
                g) contributi, finanziamenti  o  mutui  agevolati  ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali; 
                h)   licenze   per   detenzione   e   porto   d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale, salvo  quanto  previsto  all'art.  68,
          dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
          2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con  la
          persona sottoposta alla misura di prevenzione  nonche'  nei
          confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi  di
          cui la persona  sottoposta  a  misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              6. Salvo che si tratti  di  provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              7. Dal termine stabilito  per  la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
              8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti di cui all'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale.».