Art. 11 
 
 
                   Requisiti di idoneita' tecnica 
                     e di capacita' finanziaria 
 
  1. I requisiti di idoneita' tecnica consistono: 
    a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici; 
    b) nella  disponibilita'  dell'attrezzatura  tecnica  necessaria,
risultante, in particolare, dai mezzi d'opera,  dagli  attrezzi,  dai
materiali di cui l'impresa o l'ente dispone; 
    c) in un'adeguata dotazione di personale; 
    d) nell'eventuale esecuzione di  opere  o  nello  svolgimento  di
servizi nel settore per il  quale  e'  richiesta  l'iscrizione  o  in
ambiti affini. 
  2.  La  capacita'  finanziaria  e'  dimostrata  da  documenti   che
comprovino le potenzialita' economiche e finanziarie  dell'impresa  o
dell'ente, quali il volume di affari, la  capacita'  contributiva  ai
fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da  idonei  affidamenti
bancari. 
  3. L'idoneita' tecnica e la  capacita'  finanziaria  devono  essere
adeguate alle attivita' soggette all'iscrizione. 
  4.  Il  Comitato  nazionale  stabilisce  i  criteri  specifici,  le
modalita' e i termini per la dimostrazione dell'idoneita'  tecnica  e
della capacita' finanziaria.