Art. 11 Requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria 1. I requisiti di idoneita' tecnica consistono: a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici; b) nella disponibilita' dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone; c) in un'adeguata dotazione di personale; d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale e' richiesta l'iscrizione o in ambiti affini. 2. La capacita' finanziaria e' dimostrata da documenti che comprovino le potenzialita' economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali il volume di affari, la capacita' contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari. 3. L'idoneita' tecnica e la capacita' finanziaria devono essere adeguate alle attivita' soggette all'iscrizione. 4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalita' e i termini per la dimostrazione dell'idoneita' tecnica e della capacita' finanziaria.