Art. 12 Compiti, responsabilita' e requisiti del responsabile tecnico 1. Compito del responsabile tecnico e' porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa. 2. Il responsabile tecnico svolge la sua attivita' in maniera effettiva e continuativa ed e' responsabile dei compiti di cui al comma 1. 3. Il Comitato nazionale puo' disciplinare piu' nel dettaglio i compiti e le responsabilita' del responsabile tecnico. 4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in: a) idonei titoli di studio; b) esperienza maturata in settori di attivita' per i quali e' richiesta l'iscrizione; c) idoneita' di cui all'articolo 13. 5. L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale. 6. L'incarico di responsabile tecnico puo' essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.