Art. 12 
 
 
                Compiti, responsabilita' e requisiti 
                      del responsabile tecnico 
 
  1. Compito del responsabile  tecnico  e'  porre  in  essere  azioni
dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella  gestione  dei
rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente  e
di vigilare sulla corretta applicazione della stessa. 
  2. Il responsabile tecnico  svolge  la  sua  attivita'  in  maniera
effettiva e continuativa ed e' responsabile dei  compiti  di  cui  al
comma 1. 
  3. Il Comitato nazionale puo' disciplinare  piu'  nel  dettaglio  i
compiti e le responsabilita' del responsabile tecnico. 
  4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in: 
    a) idonei titoli di studio; 
    b) esperienza maturata in settori di attivita'  per  i  quali  e'
richiesta l'iscrizione; 
    c) idoneita' di cui all'articolo 13. 
  5. L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti  di  cui  al
comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione  alle
categorie e classi d'iscrizione, secondo  criteri  atti  a  garantire
elevati livelli di efficienza e tutela ambientale. 
  6. L'incarico di responsabile tecnico puo' essere ricoperto  da  un
soggetto  esterno  all'organizzazione   dell'impresa.   Il   Comitato
nazionale stabilisce i criteri e  i  limiti  per  l'assunzione  degli
incarichi.