Art. 13 Formazione del responsabile tecnico 1. L'idoneita' di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c), e' attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. 2. Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalita' di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1. 3. E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attivita' oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale. 4. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, puo' continuare a svolgere la propria attivita' in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, e' stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all'aggiornamento quinquennale.