Art. 13 
 
 
                 Formazione del responsabile tecnico 
 
  1. L'idoneita' di cui all'articolo 12,  comma  4,  lettera  c),  e'
attestata mediante  una  verifica  iniziale  della  preparazione  del
soggetto e, con cadenza  quinquennale,  mediante  verifiche  volte  a
garantire il necessario aggiornamento. 
  2. Il Comitato nazionale  definisce  le  materie,  i  contenuti,  i
criteri e le modalita' di svolgimento delle verifiche di cui al comma
1. 
  3.  E'  dispensato  dalle  verifiche   il   legale   rappresentante
dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile  tecnico  e
che abbia  maturato  esperienza  nel  settore  di  attivita'  oggetto
dell'iscrizione  secondo  criteri  stabiliti  con  deliberazione  del
Comitato nazionale. 
  4. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla
data di entrata in vigore della disciplina di cui al  comma  2,  puo'
continuare a svolgere la propria attivita' in regime  transitorio  la
cui durata, comunque non superiore al quinquennio, e'  stabilita  con
deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti  sono  obbligati
all'aggiornamento quinquennale.