Art. 14 
 
 
            Trasmissione e protocollazione delle domande 
                        e delle comunicazioni 
 
  1. Le domande  e  le  comunicazioni  relative  all'iscrizione  sono
trasmesse  alle  Sezioni  regionali  e  provinciali   con   modalita'
telematica mediante accesso  all'apposito  portale  delle  camere  di
commercio. 
  2. La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali
e' registrata nel sistema di  protocollo  informatico  dell'Albo.  Il
protocollo e' unico per ogni  sezione  regionale  e  provinciale,  ha
numerazione progressiva  annuale  ed  e'  tenuto  in  conformita'  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          42 del 20 febbraio 2001, S.O.