Art. 15 
 
 
                 Procedimento d'iscrizione all'Albo 
 
  1. La domanda d'iscrizione  all'Albo  e'  presentata  alla  sezione
regionale o provinciale nel cui territorio di competenza e' stabilita
la sede legale dell'impresa o dell'ente. Per le imprese  e  gli  enti
con sede legale all'estero  la  domanda  di  iscrizione  all'Albo  e'
presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di
competenza e' ubicata la sede secondaria o il domicilio. 
  2. La domanda d'iscrizione deve essere corredata con: 
    a) nomina del responsabile tecnico  e  dichiarazione,  con  firma
autenticata, di accettazione dell'incarico; 
    b) autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e  delle
condizioni  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  fatti  salvi   gli
accertamenti   d'ufficio   ivi   previsti,   nonche'   documentazione
comprovante l'idoneita' tecnica e documentazione atta a dimostrare la
capacita'  finanziaria  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  Comitato
nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4; 
    c) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede
l'iscrizione,  fornito  dalla   sezione   regionale   o   provinciale
competente, nel quale  il  rappresentante  legale  dell'impresa  deve
dichiarare il tipo di attivita', i mezzi, il personale impiegato,  la
quantita' annua di rifiuti e ogni altra notizia utile; 
    d)  attestazione  comprovante  il  pagamento   del   diritto   di
segreteria. 
  3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli  enti
che intendono effettuare attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti
su strada  corredano  la  domanda  di  iscrizione  con  la  seguente,
ulteriore, documentazione: 
    a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa  o
dell'ente, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi
di rifiuti da trasportare; 
    b) copia conforme all'originale della carta di  circolazione  dei
veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso
dal   richiedente   l'iscrizione,   deve   essere    presentata    la
documentazione,  prevista  dalla  vigente  normativa  in  materia  di
autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva  disponibilita'  dei
veicoli; 
    c) documentazione attestante l'iscrizione al Registro elettronico
nazionale  delle   imprese   che   esercitano   la   professione   di
trasportatore su strada istituito ai sensi del  regolamento  (Ce)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
oppure, per le imprese egli enti la cui attivita'  di  trasporto  non
rientra nel  campo  di  applicazione  dello  stesso  Regolamento,  il
possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa. 
  4. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli  enti
che  intendono  effettuare  esclusivamente  attivita'  di   trasporto
transfrontaliero  di  rifiuti  su   strada   corredano   la   domanda
d'iscrizione con la seguente,  ulteriore  documentazione  redatta  in
lingua italiana: 
    a) dichiarazione di elezione di domicilio in Italia; 
    b) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa  o
dell'ente, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi
di rifiuti da trasportare; 
    c)  attestazione  del  possesso  della  licenza   comunitaria   o
dell'autorizzazione internazionale  all'autotrasporto  di  merci  ove
previste; 
    d) disponibilita' dei veicoli ai sensi del  Regolamento  (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009; 
    e) copia conforme all'originale della carta di  circolazione  dei
veicoli; 
    f)   documentazione,   prodotta   con   traduzione    asseverata,
equivalente  al  certificato  generale  del  casellario   giudiziario
relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico. 
  5. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli  enti
che intendono effettuare l'attivita' di  trasporto  dei  rifiuti  per
ferrovia devono corredare la domanda d'iscrizione  con  la  seguente,
ulteriore, documentazione: 
    a) copia conforme della licenza rilasciata  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del  decreto  legislativo  8
luglio 2003, n. 188; 
    b) copia conforme del  certificato  di  sicurezza  rilasciato  ai
sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 
  6. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli  enti
che intendono effettuare l'attivita' di trasporto dei rifiuti per via
marittima  e   per   via   navigabile   interna   presentano   idonea
documentazione attestante la conformita' delle navi  che  trasportano
rifiuti al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.
134, alle norme che disciplinano il trasporto di carichi solidi  alla
rinfusa di cui al decreto del Ministro  della  marina  mercantile  22
luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1991,  n.
240,  S.O.,  in  relazione  ai  tipi  di  rifiuti  che  si  intendono
trasportare. 
  7. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione
la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e  delibera
sull'accoglimento o sul rigetto della stessa,  dandone  comunicazione
al soggetto richiedente. 
  8. Il termine di cui al comma 7 puo'  essere  interrotto,  per  non
piu' di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi
oppure se la documentazione presentata a corredo  della  domanda  non
sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui  pervengono
alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione
richiesti. Qualora le imprese e gli enti non provvedano all'invio  di
quanto richiesto entro  il  termine  di  trenta  giorni,  la  sezione
regionale o provinciale rigetta la domanda di iscrizione. 
  9. Ove la domanda sia accolta la sezione  regionale  o  provinciale
formalizza il provvedimento di iscrizione. 
  10. Qualora l'iscrizione sia  sottoposta  a  garanzia  finanziaria,
l'interessato, entro il termine di decadenza di  novanta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di  cui  al  comma  7,  e'  tenuto  a
presentare  alla  sezione  regionale  o   provinciale   la   garanzia
finanziaria a favore dello Stato di cui all'articolo 17.  La  sezione
regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro  trenta
giorni dalla ricezione della stessa  e  formalizza  il  provvedimento
d'iscrizione. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1071/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce
          norme comuni sulle condizioni da rispettare per  esercitare
          l'attivita'  di  trasportatore  su  strada  e   abroga   la
          direttiva  96/26/CE  del  Consiglio  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  n.  L  300  del  14
          novembre 2009. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,
          recante:  «Attuazione  della  direttiva  2001/12/CE,  della
          direttiva  2001/13/CE  e  della  direttiva  2001/14/CE   in
          materia  ferroviaria.»   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2003, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162
          (Attuazione  delle  direttive   2004/49/CE   e   2004/51/CE
          relative alla sicurezza  e  allo  sviluppo  delle  ferrovie
          comunitarie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  234
          del 8 ottobre 2007, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2005, n. 134 (Regolamento recante disciplina  per  le  navi
          mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto  e  lo
          sbarco di merci pericolose." e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2005, S.O.