Art. 16 
 
 
                 Procedure d'iscrizione semplificate 
 
  1. Le imprese e gli  enti  iscritti  all'Albo  sulla  base  di  una
comunicazione  presentata  alla  sezione  regionale   o   provinciale
territorialmente competente sono: 
    a) aziende speciali, consorzi di comuni e  societa'  di  gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per i servizi  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  prodotti  nei
medesimi comuni; 
    b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non  pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
nonche' i produttori iniziali di rifiuti  pericolosi  che  effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti  pericolosi  in
quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri  al  giorno
di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
    c) imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e  della  salute,  8
marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010,
n. 102. 
  2. La comunicazione degli enti e delle imprese di cui al  comma  1,
lettera a) e' effettuata dal  comune  o  da  uno  dei  comuni  o  dal
consorzio di comuni nel cui interesse e' svolta l'attivita', il quale
garantisce il possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  tecnica  e  di
capacita' finanziaria  richiesti  ai  sensi  dell'articolo  11.  Tale
comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
    a) nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata,
del responsabile tecnico; 
    b) foglio notizie debitamente compilato; 
    c)  attestazione  comprovante  il  pagamento   del   diritto   di
segreteria e del diritto annuale di iscrizione. 
  3. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera  b),  attestano
con la comunicazione: 
    a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'  dalle  quali
sono prodotti i rifiuti; 
    b) le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti; 
    c) gli estremi identificativi e  l'idoneita'  tecnica  dei  mezzi
utilizzati per il trasporto dei rifiuti,  tenuto  anche  conto  delle
modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; 
    d)  attestazione  comprovante  il  pagamento   del   diritto   di
segreteria e del diritto annuale di iscrizione. 
  4. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera c),  attestano,
con riferimento alle specifiche attivita' esercitate, quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare di concerto con i  Ministri  dello  sviluppo  economico  e
della salute, 8 marzo 2010, n. 65. 
  5. Le Sezioni regionali e provinciali  procedono  a  verificare  la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio
dell'attivita' da parte degli enti e delle imprese iscritte ai  sensi
del presente articolo e, entro trenta giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione  completa  della  prevista  documentazione,  deliberano
l'iscrizione. 
  6. Qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il  mancato
rispetto dei presupposti o dei  requisiti  richiesti  dispongono  con
provvedimento motivato il  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita',
salvo che l'interessato non provveda  a  conformarsi  alla  normativa
vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime. 
  7. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge  7  agosto  1990,  n.
241. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre
          2000, S.O. 
              - Il testo dell'art. 212, comma 8, del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle  note
          all'art. 8. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  21,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192
          del 18 agosto 1990: 
              «Art. 21 (Disposizioni  sanzionatorie).  -  1.  Con  la
          denuncia o con la domanda di cui  agli  articoli  19  e  20
          interessato deve dichiarare la sussistenza dei  presupposti
          e  dei  requisiti  di   legge   richiesti.   In   caso   di
          dichiarazioni  mendaci  o  di  false  attestazioni  non  e'
          ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi  effetti
          a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi  ed
          il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art.
          483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca  piu'
          grave reato. 
              2.  Le  sanzioni  attualmente  previste  in   caso   di
          svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di  assenso
          dell'amministrazione o in difformita' di esso si  applicano
          anche  nei  riguardi  di  coloro  i  quali   diano   inizio
          all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20  in  mancanza
          dei requisiti richiesti o, comunque, in  contrasto  con  la
          normativa vigente. 
              2-bis. Restano  ferme  le  attribuzioni  di  vigilanza,
          prevenzione e controllo su attivita' soggette  ad  atti  di
          assenso da parte di pubbliche amministrazioni  previste  da
          leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio  all'attivita'
          ai sensi degli articoli 19 e 20.».