Art. 17 
 
 
                        Garanzia finanziaria 
 
  1.  L'iscrizione  e'  subordinata  alla  presentazione  di   idonea
garanzia finanziaria a favore dello Stato per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 8, comma  1,  lettere  e)  e  h).  L'iscrizione  per  le
attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' sottoposta a
garanzia finanziaria per la sola raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti
urbani pericolosi. 
  2. Le garanzie di cui al comma 1 sono  ridotte  del  cinquanta  per
cento per le imprese registrate ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1221/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  25  novembre
2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso  della
certificazione del sistema di  gestione  ambientale  ai  sensi  della
norma Uni En Iso 14001. 
  3. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata
dell'iscrizione all'Albo a mezzo di fidejussione bancaria  o  polizza
fidejussoria assicurativa ai sensi della legge  10  giugno  1982,  n.
348. 
  4. Le modalita' di  presentazione  e  gli  importi  delle  garanzie
finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al tipo
di attivita' e alle diverse classi di cui agli articoli 8  e  9,  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
su proposta del Comitato nazionale. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 25 novembre  2009  (Regolamento
          sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un  sistema
          comunitario di ecogestione e audit (Emas),  che  abroga  il
          regolamento  (Ce)  n.  761/2001  e   le   decisioni   della
          Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce) e' pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 dicembre 2009
          n. L 342. 
              - La legge 10 giugno  1982,  n.  348  (Costituzione  di
          cauzioni   con   polizze   fidejussorie   a   garanzia   di
          obbligazioni verso lo Stato  ed  altri  enti  pubblici)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161  del  14  giugno
          1982.