Art. 17 Garanzia finanziaria 1. L'iscrizione e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettere e) e h). L'iscrizione per le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' sottoposta a garanzia finanziaria per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi. 2. Le garanzie di cui al comma 1 sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 3. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. 4. Le modalita' di presentazione e gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al tipo di attivita' e alle diverse classi di cui agli articoli 8 e 9, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Comitato nazionale.
Note all'art. 17: - Il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Regolamento sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), che abroga il regolamento (Ce) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 dicembre 2009 n. L 342. - La legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 giugno 1982.