Art. 18 
 
 
                             Variazioni 
 
  1. Le imprese e gli enti sono  tenuti  a  comunicare  alla  sezione
regionale o provinciale competente ogni atto  o  fatto  che  comporti
modifica  dell'iscrizione  all'Albo  entro  trenta  giorni  dal   suo
verificarsi.  La  sezione  regionale  o  provinciale  delibera  sulla
comunicazione di variazione. 
  2. Nel caso  di  variazione  per  incremento  della  dotazione  dei
veicoli, le imprese, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli
stessi, allegano alla comunicazione di variazione  una  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  secondo  il
modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale. 
  3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le variazioni effettuate
al registro delle imprese o al  repertorio  economico  amministrativo
relative alle variazioni della ragione sociale,  della  sede  legale,
degli  organi  sociali,  delle  trasformazioni  societarie  e   delle
cancellazioni si intendono effettuate anche  alla  sezione  regionale
competente e sono trasmesse d'ufficio per via telematica dal registro
delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla  sezione
regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche
dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati. 
  4. In caso di trasferimento della sede  legale  nel  territorio  di
competenza di altra  sezione  regionale  rispetto  a  quella  che  ha
provveduto all'iscrizione, la domanda  di  variazione  e'  presentata
alla sezione dell'Albo nel cui territorio di competenza  la  sede  e'
trasferita. Quest'ultima  provvede  alla  variazione  dell'iscrizione
dandone comunicazione alla sezione di provenienza  che  procede  alla
cancellazione dell'impresa dal proprio elenco. 
  5. Le imprese che effettuano le variazioni contemplate nel presente
articolo  continuano  ad  operare  sulla   base   del   provvedimento
d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione  della
sezione regionale. 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000, n. 445, e' riportato nelle note all'art. 14.