Art. 18 Variazioni 1. Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi. La sezione regionale o provinciale delibera sulla comunicazione di variazione. 2. Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d'ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati. 4. In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione, la domanda di variazione e' presentata alla sezione dell'Albo nel cui territorio di competenza la sede e' trasferita. Quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco. 5. Le imprese che effettuano le variazioni contemplate nel presente articolo continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.
Note all'art. 18: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato nelle note all'art. 14.