Art. 19 
 
 
                             Sospensione 
 
  1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo e'  sospesa  dalle  Sezioni
regionali  e   provinciali   nel   rispetto   di   quanto   stabilito
dall'articolo 9 della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  quando  si
verifichi e sia addebitabile all'impresa o ente: 
    a) l'inosservanza delle prescrizioni contenute o  richiamate  nei
provvedimenti d'iscrizione; 
    b)  l'inosservanza   dell'obbligo   di   comunicazione   di   cui
all'articolo 18, comma 1; 
    c) il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti  di
lavoro e di protezione sociale. 
  2. La durata della sospensione non  potra'  superare  i  centoventi
giorni complessivi, ferma restando la possibilita' per la sezione  di
individuare i singoli giorni  di  esecuzione  del  provvedimento  che
potranno essere anche non continuativi. 
  3. Tra  la  data  di  notifica  all'interessato  del  provvedimento
sanzionatorio e il  termine  iniziale  di  decorrenza  dello  stesso,
debbono intercorrere almeno novanta giorni. 
  4. Con il provvedimento di sospensione  la  Sezione  stabilisce  il
termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto  deve  conformarsi
alla normativa vigente. 
  5. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri  per  uniformare  sul
territorio  nazionale  l'applicazione   della   sospensione   secondo
ragionevolezza ed equita'. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30  novembre
          1981, S.O.: 
              «Art. 9 (Principio di specialita'). - Quando uno stesso
          fatto e'  punito  da  una  disposizione  penale  e  da  una
          disposizione  che  prevede  una  sanzione   amministrativa,
          ovvero da una  pluralita'  di  disposizioni  che  prevedono
          sanzioni  amministrative,  si   applica   la   disposizione
          speciale. 
              Tuttavia quando uno  stesso  fatto  e'  punito  da  una
          disposizione penale e da una disposizione regionale o delle
          province autonome di Trento e di Bolzano  che  preveda  una
          sanzione  amministrativa,  si  applica  in  ogni  caso   la
          disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile
          solo in mancanza di altre disposizioni penali. 
              Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30
          aprile  1962,  n.  283,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali,
          anche quando  i  fatti  stessi  sono  puniti  con  sanzioni
          amministrative previste da disposizioni speciali in materia
          di produzione, commercio e igiene degli  alimenti  e  delle
          bevande.».