Art. 19 Sospensione 1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo e' sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si verifichi e sia addebitabile all'impresa o ente: a) l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione; b) l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 18, comma 1; c) il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale. 2. La durata della sospensione non potra' superare i centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilita' per la sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi. 3. Tra la data di notifica all'interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, debbono intercorrere almeno novanta giorni. 4. Con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente. 5. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per uniformare sul territorio nazionale l'applicazione della sospensione secondo ragionevolezza ed equita'.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981, S.O.: «Art. 9 (Principio di specialita'). - Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralita' di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.».