Art. 20 
 
 
                            Cancellazione 
 
  1.  Le  imprese  e  gli  enti   sono   cancellati   dall'Albo   con
provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora: 
    a) l'iscritto, in regola con il  pagamento  del  diritto  annuale
d'iscrizione, ne faccia domanda; 
    b) vengano a mancare uno o piu' requisiti di cui all'articolo 10,
comma 2, ad  eccezione  di  quanto  previsto  dalla  lettera  g)  del
medesimo comma; 
    c) vengano cancellate dal registro delle imprese; 
    d) siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera a); 
    e)   si   verifichino   carenze,   anche   sopravvenute,    nella
documentazione di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6; 
    f) permangano per piu'  di  dodici  mesi  le  condizioni  di  cui
all'articolo 24, comma 7. 
  2.  Gli  effetti  della  cancellazione  decorrono  dalla  data   di
comunicazione del relativo provvedimento; nel caso previsto al  comma
1, lettera a),  dalla  data  della  presentazione  della  domanda  di
cancellazione.