Art. 21 
 
 
                      Procedimento disciplinare 
 
  1. Le sanzioni di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) ed  e),
sono  applicate  dalle  Sezioni  regionali   e   provinciali   previa
contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale e'  assegnato  un
termine di trenta  giorni  per  presentare  eventuali  deduzioni.  Il
soggetto iscritto,  o  il  suo  legale  rappresentante,  deve  essere
sentito  personalmente  quando  nel  termine   predetto   ne   faccia
richiesta. 
  2. Nelle ipotesi di decadenza di  cui  all'articolo  20,  comma  1,
lettere c) e f), si procede direttamente alla cancellazione. 
  3. I provvedimenti  disciplinari  devono  essere  motivati  e  sono
comunicati all'iscritto, al Comitato nazionale, alla regione ed  alla
provincia territorialmente competente e alla camera di commercio.