Art. 21 Procedimento disciplinare 1. Le sanzioni di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) ed e), sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale e' assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta. 2. Nelle ipotesi di decadenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c) e f), si procede direttamente alla cancellazione. 3. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, al Comitato nazionale, alla regione ed alla provincia territorialmente competente e alla camera di commercio.