Art. 22 
 
 
                  Rinnovo dell'iscrizione all'Albo 
 
  1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a  rinnovare
l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla  data  di  efficacia
dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione
regionale o provinciale, ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti  la  permanenza  dei
requisiti  previsti.  Le  imprese  e  gli  enti  iscritti  ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera b), presentano la comunicazione  di
rinnovo dell'iscrizione ogni dieci anni. 
  2. La domanda di rinnovo  dell'iscrizione  deve  essere  presentata
cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione e i termini previsti
per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla meta'. 
  3.  Nel  rispetto  delle  normative   comunitarie,   in   sede   di
espletamento delle procedure previste per il rinnovo  dell'iscrizione
all'Albo,  le  imprese  che  risultino  registrate   ai   sensi   del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  25  novembre  2009,  o  certificati  UNI-EN  ISO  14001  possono
sostituire    il    nuovo    provvedimento    di    iscrizione    con
autocertificazione resa alla  sezione  regionale  o  provinciale,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445. Detta autocertificazione  deve  essere  accompagnata  da  una
copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei
suddetti regolamenti, nonche' da una denuncia di  prosecuzione  delle
attivita', attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi e  delle
attrezzature  alle  prescrizioni  legislative  e  regolamentari,  con
allegata certificazione dell'esperimento delle prove  previste  dalla
normativa vigente. 
  4. I contenuti dell'autocertificazione e  della  documentazione  da
allegare di cui ai commi 1 e 3 sono stabiliti con  deliberazione  del
Comitato nazionale. 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000, n. 445, e' riportato nelle nota all'art. 14. 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e'  riportato
          nelle note all'art. 17.