Art. 23 
 
 
                    Ricorsi al Comitato nazionale 
 
  1. Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e  provinciali,
nonche' delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli interessati
possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai  sensi  e
per gli effetti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla  comunicazione  del
relativo provvedimento, oggetto di ricorso. 
  2. Il Comitato nazionale ha facolta', nella  fase  istruttoria  dei
ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato. 
 
          Note all'art. 23: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
          novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in
          materia di ricorsi  amministrativi),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1972.