Art. 24 Risorse finanziarie 1. Le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto e' fissato nella misura prevista per le denunce al registro delle imprese. 2. Successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione all'Albo le imprese e gli enti iscritti possono accedere ai provvedimenti emessi dalla sezione competente, sia telematicamente sia presso qualsiasi camera di commercio e possono richiedere il rilascio di certificati d'iscrizione, visure o elenchi. Tali documenti sono soggetti al pagamento degli importi previsti per il rilascio della certificazione del registro delle imprese delle camere di commercio. 3. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti ammontari: a) imprese ed enti che effettuano attivita' di gestione di rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) d), e), f), g) ed h): classe a), euro 1.800; classe b), euro 1.300; classe c), euro 1.000; classe d), euro 750; classe e), euro 350; classe f), euro 150; b) imprese ed enti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l): classe a), euro 3.100; classe b), euro 2.050; classe c), euro 1.300; classe d), euro 650; classe e), euro 300; c) imprese ed enti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), euro 50. 4. Il versamento del diritto annuale d'iscrizione e' effettuato entro il 30 aprile di ogni anno tramite versamento su conto corrente postale, bonifico bancario o modalita' telematica. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d'iscrizione o di variazione di classe. 5. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e della relativa segreteria, delle Sezioni speciali del Comitato nazionale, delle Sezioni regionali e provinciali si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le somme derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione. 6. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo, i diritti d'iscrizione, correlati all'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo, sono rideterminati ogniqualvolta si renda necessario in base alle procedure che sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e de mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Comitato nazionale. Ai medesimi fini si procede all'aggiornamento dei diritti di segreteria simultaneamente e conformemente all'adeguamento dei diritti del registro delle imprese. 7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera f), l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento.