Art. 25 
 
 
                       Pubblicazione dell'Albo 
 
  1. Il Comitato nazionale provvede  alla  pubblicazione  informatica
dell'Albo. 
  2. I dati pubblicati sono oggetto di sola consultazione. Estrazione
di copie, elenchi o altri dati pubblicati sono  ottenuti  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 24, comma 2.