Art. 26 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le iscrizioni relative alle attivita'  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, effettuate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nonche'  le  garanzie  finanziarie  gia'  prestate,  restano
valide ed efficaci fino alla loro scadenza. 
  2. Le iscrizioni effettuate ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
lettere b) e c), del regolamento 28 aprile 1998, n.  406,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n.  276,  in  essere  alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205, rimangono valide ed efficaci fino alla scadenza delle stesse. 
  3. Restano, altresi', valide ed efficaci le domande  di  iscrizione
presentante fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Fino  alla  emanazione  delle  disposizioni  di  competenza  del
Comitato nazionale, restano valide  le  disposizioni  adottate  dallo
stesso organo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le Sezioni si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, salvo motivata proroga del Comitato nazionale per specifiche
situazioni. 
  6. Nell'attesa delle norme che disciplinino il trasporto  via  mare
dei rifiuti di cui all'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152,  il  trasporto  dei  rifiuti  all'interno  del
territorio della laguna  di  Venezia  avviene  secondo  le  modalita'
disciplinate  dal  Comitato  nazionale  da  emanarsi  entro  6   mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
  7. In attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, sentita la Conferenza  Stato-Regioni,  che
fissi  i  criteri  generali  per  la   definizione   delle   garanzie
finanziarie da prestare a favore delle regioni  di  cui  all'articolo
212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  restano
in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare del 5 febbraio 2004, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2004, n. 87, recante modalita' ed  importi  delle
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello  Stato
dalle imprese che  effettuano  le  attivita'  di  bonifica  dei  beni
contenenti amianto, e il decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2005, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2005, n. 217,  recante  modalita'  ed
importi delle garanzie  finanziarie  che  devono  essere  prestate  a
favore dello Stato dalle  imprese  che  effettuano  le  attivita'  di
bonifica dei siti. 
  8. Il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, e' abrogato con  effetto
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 3 giugno 2014 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                                Lupi 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3296 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il  decreto  legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205
          (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  del  19  novembre  2008
          relativa ai rifiuti e  che  abroga  alcune  direttive),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10  dicembre
          2010, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 265,  comma  2,  e
          214, comma 11, del  citato  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152: 
              «Art. 265 (Disposizioni transitorie). - (Omissis). 
              2. In attesa delle  specifiche  norme  regolamentari  e
          tecniche in  materia  di  trasporto  dei  rifiuti,  di  cui
          all'art. 195, comma 2, lettera l), e fermo restando  quanto
          previsto dall' art. 188-ter e dal  decreto  legislativo  24
          giugno 2003, n. 182, in materia di rifiuti  prodotti  dalle
          navi e residui di carico, i rifiuti  sono  assimilati  alle
          merci per quanto concerne il regime normativo in materia di
          trasporti via mare e  la  disciplina  delle  operazioni  di
          carico, scarico, trasbordo, deposito  e  maneggio  in  aree
          portuali.  In  particolare  i   rifiuti   pericolosi   sono
          assimilati alle merci pericolose.». 
              «Art.  212  (Albo  nazionale  gestori  ambientali).   -
          (Omissis). 
              11. Le imprese che effettuano le attivita' di  bonifica
          dei siti e di bonifica dei beni contenenti  amianto  devono
          prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
          territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
          nel rispetto dei criteri  generali  di  cui  all'art.  195,
          comma  2,  lettera  g).  Tali  garanzie  sono  ridotte  del
          cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi  del
          regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel
          caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
          ai sensi della norma Uni En Iso 14001.».